(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  14
                         GIUGNO 2019, N. 53 
 
All'articolo 1: 
  al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le  parole:  «comma  2»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  2»   e   le   parole:
«ratificata dalla» sono sostituite dalle  seguenti:  «resa  esecutiva
dalla». 
All'articolo 2: 
  al comma 1: 
    all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono  sostituite
dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
    al capoverso 6-bis: 
      i periodi secondo e terzo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «In
caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque
territoriali italiane, salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto
costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  150.000  a  euro
1.000.000. La responsabilita' solidale di cui  all'articolo  6  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore  della  nave.
E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata  per  commettere
la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro  cautelare.  A
seguito di provvedimento  definitivo  di  confisca,  sono  imputabili
all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle
imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»; 
      al quinto periodo, le parole: «, ad eccezione dei commi quarto,
quinto e sesto dell'articolo 8-bis» sono soppresse; 
      dopo il capoverso 6-bis sono aggiunti i seguenti: 
        «6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis  possono
essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle
Capitanerie  di  porto  o  alla  Marina  militare  ovvero  ad   altre
amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta  per  l'impiego
in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
        6-quater. Quando il provvedimento  che  dispone  la  confisca
diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato
e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha  avuto  l'uso
ai sensi del comma  6-ter.  La  nave  per  la  quale  non  sia  stata
presentata  istanza  di  affidamento  o  che  non  sia  richiesta  in
assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi  del
comma 6-ter e', a richiesta, assegnata  a  pubbliche  amministrazioni
per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate.  Gli
oneri relativi alla gestione delle navi sono  posti  a  carico  delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi  non  utilmente  impiegabili  e
rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo  di  vendita  sono
destinate   alla   distruzione.   Si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative  per
le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse,
disposta ai sensi del citato articolo 12, sono  versate  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno,  da  ripartire,  su  richiesta  delle   amministrazioni
interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia
e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro
della difesa e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse del fondo di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
amministrazioni  interessate  che  abbiano  comunicato  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo  anno,  ai  fini  della
partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri  sostenuti  per
la gestione,  la  custodia  e  la  distruzione  delle  navi  ad  esse
assegnate. Le  somme  non  impegnate  entro  la  fine  dell'esercizio
possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»; 
        al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati  in  euro
650.000 per l'anno  2019  e  in  euro  1.300.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019  e
a  euro  1.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno, e, quanto a euro 150.000  per  l'anno  2019  e  a  euro
300.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte, per l'anno  2019,  nel  Fondo  per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59,   nell'ambito   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno». 
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Modifica all'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale). - 1. All'articolo 380, comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: 
    "m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave
da   guerra,   previsto   dall'articolo   1100   del   codice   della
navigazione"». 
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4 (Potenziamento   delle   operazioni   di   polizia   sotto
copertura). -   1.   Agli   oneri   derivanti    dall'implementazione
dell'utilizzo dello strumento investigativo  delle  operazioni  sotto
copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo  2006,  n.  146,
anche con riferimento alle attivita'  di  contrasto  del  delitto  di
favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  in   relazione   al
concorso di operatori di polizia di Stati con  i  quali  siano  stati
stipulati  appositi  accordi  per  il  loro  impiego  nel  territorio
nazionale,  valutati  in  euro  500.000  per  l'anno  2019,  in  euro
1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio». 
All'articolo 5: 
  al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»; 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Le modalita' di comunicazione, con  mezzi  informatici  o
telematici, dei dati delle  persone  alloggiate  sono  integrate  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  al  fine   di   consentire   il
collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di
pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. 
    1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1  entrano  in  vigore  il
novantesimo giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  del
decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale». 
All'articolo 6: 
  al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1,  le  parole:
«o l'integrita' delle cose» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Quando il fatto e' commesso in modo  da  creare
un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la  pena  e'  della
reclusione da sei mesi a due anni». 
All'articolo 7: 
  al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni"; 
    b-ter) all'articolo 343, primo comma,  le  parole:  "fino  a  tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni"». 
All'articolo 8: 
  al comma 2, le parole: «dello stato di previsione» sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione». 
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 8-bis (Potenziamento dei presidi delle Forze  di  polizia). -
1. Al fine di  agevolare  la  destinazione  di  immobili  pubblici  a
presidi  delle  Forze  di  polizia,  all'articolo  8,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Ai  fini   della   predisposizione   della   progettazione
necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione  degli
investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono  utilizzate
le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze trasferite o da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio,
previo accordo  tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima  Agenzia
limitatamente   al   processo   di   individuazione   dei    predetti
investimenti". 
  Art. 8-ter (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco). -  1.
Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore
di lavoro straordinario prevista  dall'articolo  11  della  legge  10
agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890 ore per  l'anno  2019  e  a
340.000 ore a decorrere dall'anno 2020. 
    2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  380.000  euro  per
l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno  2020,  si
provvede: 
      a) quanto a 380.000 euro per  l'anno  2019,  mediante  utilizzo
delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 
      b) quanto a 1.910.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  Art.  8-quater (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   personale
dell'Amministrazione civile dell'interno). - 1. Successivamente  alla
data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al
comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
al fine di assicurare  una  maggiore  funzionalita'  delle  attivita'
economico-finanziarie derivanti dalla predetta  riorganizzazione,  la
dotazione   organica   del   Ministero   dell'interno   puo'   essere
incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale
da assegnare al personale dell'area delle funzioni  centrali,  i  cui
maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono
compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui  al  primo
periodo sono attuate con regolamento di organizzazione,  da  adottare
ai sensi della legislazione vigente. 
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017, n. 46, e' inserito il seguente: 
      "1.1.   All'atto   della   cessazione   dell'attivita'    delle
Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale,  determinata  con   provvedimento   di   natura   non
regolamentare,  il  personale   ivi   assegnato,   previo   eventuale
esperimento di una procedura di  mobilita'  su  base  volontaria,  e'
ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali
e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno,
sulla  base  di  criteri  connessi  alle  esigenze  organizzative   e
funzionali dell'Amministrazione stessa.  In  caso  di  ricostituzione
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale,  il  personale  di  cui  al  periodo  precedente   e'
ricollocato  presso  le  sedi  di  provenienza,  ferma  restando   la
dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno"». 
All'articolo 10: 
  al comma 2, secondo periodo, le parole: «dello stato di previsione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito   dello   stato   di
previsione». 
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 10-bis (Misure per  l'approvvigionamento  dei  pasti  per  il
personale delle Forze di  polizia  impegnato  in  servizi  di  ordine
pubblico fuori sede). - 1. Al fine di garantire  al  personale  delle
Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione  di  servizi  di
ordine pubblico svolti fuori sede  in  localita'  in  cui  non  siano
disponibili strutture adibite a mensa  di  servizio  ovvero  esercizi
privati convenzionati di ristorazione, e'  autorizzata  la  spesa  di
1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno  2020
e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  Art. 10-ter (Raccordo e  coordinamento  degli  istituti,  scuole  e
centri di formazione e addestramento della Polizia  di  Stato). -  1.
All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di
formazione e di addestramento del personale della Polizia  di  Stato,
e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di  Stato,  cui
e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza,  nell'ambito
della  dotazione  organica  vigente  e  fermo  restando   il   numero
complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno.
Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento
della pubblica sicurezza espletano  le  funzioni  di  raccordo  e  di
uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione  e
addestramento della Polizia  di  Stato.  Ferma  restando  la  diretta
dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della
legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al  primo
periodo del presente comma dipendono i predetti  istituti,  scuole  e
centri di formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente
allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento,  i
centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico. 
    2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  definite
l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle  scuole  della
Polizia di Stato. 
    2-quater. Dall'attuazione dei commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai
relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente"». 
All'articolo 11: 
  al comma 1, le parole: «missione, gara  sportiva,  visita,  affari,
turismo e studio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «missione,  gara
sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio». 
Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare  la  funzionalita'  del
Ministero dell'interno). - 1. Al fine di accelerare il  miglioramento
e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di  Stato  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019  e  di  4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. 
    2. Al fine di assicurare  il  medesimo  trattamento  a  tutto  il
personale del  comparto  sicurezza  e  difesa,  a  decorrere  dal  1°
settembre 2019 fino alla data di adozione dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del  buono  pasto
spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7
euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per
l'anno 2019 e a  euro  895.632  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
comprensivi  degli  effetti  indotti  sulla   carriera   dirigenziale
penitenziaria, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107
del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza  di
polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo  delle  capitanerie  di
porto, nonche'  agli  effetti  indotti  sulla  carriera  dirigenziale
penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442,  lettera
a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    3.  Al  fine  di  favorire  l'ottimale  funzionalita'  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue: 
      a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti  di  spesa
per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile",  sono
incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019,  di  407.329  euro  per
l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e  di  1.500.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario,
ai sensi del citato articolo 9 del decreto  legislativo  n.  139  del
2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione  annuale  di  spesa,
pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per  l'anno
2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843  annui  a
decorrere dall'anno 2022; 
      b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Disposizioni
transitorie, finali e copertura finanziaria"; 
        2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla  seguente:
"Disposizioni transitorie e finali"; 
        3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente: 
          "01. In sede  di  prima  applicazione  e  limitatamente  al
biennio  2019-2020,  la  durata  del  corso  di  formazione  di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  e'
determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica"; 
      c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera  b),
numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per  l'anno  2019,
di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021. 
    4. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E'
istituito un fondo con una dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021,  da  destinare  all'incremento
del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di
risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del
personale     di     livello      dirigenziale      contrattualizzato
dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo"; 
      b) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
        "152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del  comma
149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente,  fino
a un massimo di 3,5 milioni di euro  e  fino  a  un  massimo  di  1,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,  mediante  risparmi
strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione  e  dalla
razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione  dei
servizi di noleggio e assicurazione  degli  automezzi  del  programma
'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica'
nell'ambito della missione 'Ordine pubblico  e  sicurezza',  iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure  e  i
conseguenti  risparmi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  31  ottobre  2019.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
    5. Il fondo di cui all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il
biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
    6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e  b),  numero
3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a
12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
    Art. 12-ter (Alimentazione del fondo risorse  decentrate  per  il
personale  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione
civile dell'interno). - 1. Allo scopo di alimentare il fondo  risorse
decentrate per la remunerazione delle  maggiori  attivita'  rese  dal
personale  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione
civile dell'interno, e' autorizzata la  spesa  di  100.000  euro  per
l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e
2021. 
      2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1   si
provvede: 
        a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019,  mediante  utilizzo
delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di
parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59,  nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 
        b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020  e
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno». 
All'articolo 13: 
  al comma 1, lettera a): 
    al numero 1), capoverso, lettera d),  le  parole:  «ai  soggetti»
sono sostituite dalla seguente: «soggetti»; 
    il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
      «3) al comma 5, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui  al
primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2  e
la durata del nuovo divieto e  della  prescrizione  non  puo'  essere
inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni"»; 
    il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
      «5) al comma 8-bis, dopo le parole: "se il  soggetto"  e  prima
delle parole: "ha dato prova" sono inserite le seguenti: "ha adottato
condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del
danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o  la  concreta
collaborazione  con  l'autorita'  di  polizia   o   con   l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai
fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma  1,  o
lo svolgimento di lavori  di  pubblica  utilita',  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, consistenti nella prestazione di  un'attivita'  non
retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,
le province e i comuni, e"». 
All'articolo 16: 
  al comma 1, lettera b), dopo le parole:  «manifestazioni  sportive»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di  cui  agli  articoli
336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti  di  un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». 
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48). - 1. All'articolo 9,  comma  2,  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285," sono inserite  le  seguenti:  "e  dall'articolo
1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,"». 
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di
capo squadra del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco). -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 14-septies,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla  procedura
concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo  squadra  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per
un numero di posti corrispondente a quelli  vacanti  al  31  dicembre
2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. 
    2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  260.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per
il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  nell'ambito  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno».