(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  28
  GIUGNO 2019, N. 59 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      al capoverso 3-bis, primo periodo,  dopo  le  parole:  «tecnico
ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto
nel  contratto  collettivo  di  categoria,»,  dopo  le  parole:   «le
fondazioni lirico  sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla  legge  11  novembre
2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione  di
cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i  soggetti
finanziati dal  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  che  applicano  il
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  delle  fondazioni  lirico
sinfoniche», dopo la  parola:  «complessivamente»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2019»  e   la   parola:
«quarantotto» e' sostituita dalla seguente: «trentasei»; 
      al capoverso 3-bis, il secondo periodo e' soppresso; 
      al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso
il» e' inserita la seguente: «puntuale»; 
      al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le  parole:  «contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 3-bis»; 
    al comma 2: 
      al capoverso 2-ter, alinea,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«schema tipo» sono  inserite  le  seguenti:  «,  tenuto  conto  delle
esigenze  di  struttura  e  organizzazione,  definite  nel  contratto
collettivo nazionale di  lavoro,  per  i  complessi  artistici  e  il
settore tecnico,»; 
      al capoverso 2-ter, lettera  a),  le  parole:  «convertito  con
modificazioni, in legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge»; 
      al capoverso 2-ter, lettera b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:   «,   preservando   le   finalita'   istituzionali
prioritarie  delle  fondazioni  lirico  sinfoniche  nella  tutela   e
diffusione  del  patrimonio   artistico-culturale   italiano   lirico
sinfonico e del balletto»; 
      al  capoverso  2-ter,  lettera  c),  dopo  le  parole:   «tempo
determinato,»  sono  inserite  le  seguenti:  «stipulati  nell'ultimo
biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, nonche' del numero di posti vacanti,  distinguendo  tra  personale
artistico, tecnico e amministrativo»; 
      al capoverso 2-quinquies,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«Ministero dell'economia e delle finanze, quando»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  anche  a   seguito   di   preventivi   interventi   di
razionalizzazione delle spese,»; 
      al capoverso  2-septies  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Sono  fatte  salve  le  procedure  selettive,  riferite  a
personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico
sinfoniche, in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione»; 
      al capoverso 2-octies, primo  periodo,  la  parola:  «puo'»  e'
sostituita dalle seguenti: «,  ove  proceda  ad  assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale artistico  e  tecnico,  vi  provvede»,  la
parola:  «procedere,»  e'  soppressa,  le  parole:   «ad   effettuare
assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse  e  le  parole:  «di
concorso» sono soppresse; 
      al capoverso 2-octies, secondo periodo, la  parola:  «puo'»  e'
sostituita dalle seguenti: «,  ove  proceda  ad  assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale amministrativo, vi provvede»,  la  parola:
«procedere,» e' soppressa, le parole:  «ad  effettuare  assunzioni  a
tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole:  «al  personale
amministrativo  che»  sono  inserite  le  seguenti:  «alla  data   di
pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei
trattamenti  economici  aggiuntivi,  riconosciuti  solo  in  caso  di
pareggio  di  bilancio,  trovano  applicazione   esclusivamente   con
riferimento ai contratti integrativi aziendali  sottoscritti  decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro». 
  All'articolo 2: 
    al  comma  1,  le  parole:  «Fondi  di  riserva  speciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le  parole:
«stato di previsione dell'economia» sono sostituite  dalle  seguenti:
«stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole:  «allo
scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo
scopo utilizzando»; 
    al  comma  2,  le  parole:  «Fondi  di  riserva  speciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le  parole:
«stato di previsione dell'economia» sono sostituite  dalle  seguenti:
«stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole:  «allo
scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo
scopo utilizzando». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, lettera b): 
      al numero 2), capoverso 1-bis,  le  parole:  «Il  decreto  o  i
decreti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  regolamento  o   i
regolamenti»; 
      al numero  3),  le  parole:  «Il  decreto  o  i  decreti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le
parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da  produttori
indipendenti»; 
      al numero 5), capoverso 3-bis,  le  parole:  «Il  decreto  o  i
decreti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  regolamento  o   i
regolamenti»; 
      al numero 7), capoverso 4-bis,  le  parole:  «Il  decreto  o  i
decreti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  regolamento  o   i
regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte»  sono  aggiunte  le
seguenti: «da produttori indipendenti»; 
    al comma 1, lettera c): 
      al numero 2), capoverso 1-bis, lettere  a)  e  b),  le  parole:
«l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti:  «l'aumento
della quota di cui al comma 1, lettera b),»; 
      al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i  decreti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»; 
      al comma 1, lettera e), numero 2),  le  parole:  «e  44-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-quater»; 
      al comma 2, dopo le parole: «comma  1-bis,»  sono  inserite  le
seguenti: «del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo,»; 
    al comma 4, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui  agli  articoli
26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore  al  18
per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al  10  per
cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Al comma 604 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono  inserite  le
seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,". 
    4-ter. Al comma 2 dell'articolo  85-bis  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "L'installazione
di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala  destinata  al
pubblico  spettacolo  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al   periodo
precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione  dei
dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in  materia  di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  anche  con
provvedimento  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere  concessa
esclusivamente al fine di individuare chi  abusivamente  registra  in
locali  di  pubblico  spettacolo,  in  tutto  o  in  parte,  un'opera
cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui  al  comma  1,
dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti
per effetto della citata autorizzazione sono  criptati  e  conservati
per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data  della
registrazione, con modalita' atte a  garantirne  la  sicurezza  e  la
protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui  al  periodo
precedente  i  dati   devono   essere   distrutti.   L'accesso   alle
registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato,  salva
la loro acquisizione su iniziativa della polizia  giudiziaria  o  del
pubblico ministero"». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 57-bis del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 57-bis  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  comma  1,  le  parole:  "A  decorrere  dall'anno"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno"; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta  di  cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica  del  75  per  cento  del  valore
incrementale degli investimenti effettuati,  nel  limite  massimo  di
spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei  limiti  dei
regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini  della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno  2019,  le  comunicazioni  per  l'accesso  al  credito
d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre"; 
    c) al comma 3, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri  per  la
concessione del credito d'imposta di  cui  al  presente  articolo  si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il  pluralismo
e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n. 198,  nel  limite  complessivo,  che  costituisce
tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza
previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90,  per
l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta"». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art.  4-bis  (Modifiche  all'articolo  4  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per  l'adeguamento  alla
normativa  antincendio  degli  edifici  pubblici   adibiti   ad   uso
scolastico). - 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'
definito un piano  straordinario  per  l'adeguamento  alla  normativa
antincendio  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso   scolastico.
All'attuazione del piano straordinario di cui  al  primo  periodo  si
provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  25
milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di  euro  per  l'anno
2021,  mediante  utilizzo  delle  risorse  assegnate   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  attuativo  dell'articolo  1,
commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    2.  Nelle  more  dell'attuazione  del  piano   straordinario   di
interventi di cui al comma 1, all'articolo  4  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021"; 
      b) al comma 2-bis,  le  parole:  "al  31  dicembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019". 
    3. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
definite idonee misure gestionali  di  mitigazione  del  rischio,  da
osservare sino al completamento dei lavori  di  adeguamento.  Con  lo
stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,  sono
altresi' definite scadenze differenziate  per  il  completamento  dei
lavori di adeguamento a fasi successive». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Misure urgenti a  favore  degli  istituti  superiori
nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle
arti finanziati da enti locali). -  1.  All'articolo  1,  comma  652,
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al primo periodo, le parole: "di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni  di  euro
per l'anno 2019"; 
      b) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in  favore  delle
istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad  eccezione  degli  enti
locali per i quali sia stato dichiarato il  dissesto  finanziario  in
data successiva alla data di entrata in vigore della  presente  legge
ed entro il 31 marzo 2018.  In  tal  caso,  le  situazioni  debitorie
pregresse di cui al periodo precedente  sono  poste  a  carico  dello
Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per  l'anno
2019, da attribuire all'istituzione interessata  previa  richiesta  e
verifica da parte del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  della  consistenza  del  disavanzo  d'amministrazione
dell'istituzione al  31  dicembre  2018,  risultante  dal  rendiconto
approvato,    nonche'    da    eventuali    obbligazioni    contratte
dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione  e  da
ulteriori debiti, derivanti da  avvisi  di  accertamento  o  cartelle
esattoriali ritualmente notificate,  entro  il  31  luglio  2019.  Le
eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
importo, di cui non possono farsi carico gli enti  locali  dissestati
in data successiva alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge ed entro il 31 marzo 2018,  ovvero  relative  a  situazioni  di
dissesto finanziario dichiarate precedentemente o  successivamente  a
tale periodo temporale, sono inserite nella massa  passiva  accertata
dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini
prescritti per la formazione  della  stessa.  Fermo  restando  quanto
previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le  risorse  di  cui
all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
possono  essere  assegnate  anche  prima  del  perfezionamento  della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle  istituzioni,
assunto  all'atto  della  domanda,  a  corredare  la   stessa   della
documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1,  comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
n. 121 del 22 febbraio 2019". 
    2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018
e 2019 per  essere  destinati  alle  assunzioni  di  personale"  sono
sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per  l'anno  2018  e
4,26 milioni di euro per l'anno 2019". 
    3. All'onere derivante dalla lettera a) del comma  1,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: 
      a) quanto a 4 milioni di euro in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e  a  2  milioni  di  euro  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, mediante utilizzo delle  risorse  derivanti  dal
comma 2; 
      b) quanto a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440». 
    Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per  i  beni  e  le
attivita'  culturali»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  di  credito
d'imposta  per  investimenti  pubblicitari  nei  settori  editoriale,
televisivo e radiofonico,  di  normativa  antincendio  negli  edifici
scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nonche'
misure a favore degli istituti superiori musicali e  delle  accademie
di belle arti non statali».