Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28
GIUGNO 2019, N. 59
All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «tecnico
ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto
nel contratto collettivo di categoria,», dopo le parole: «le
fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione di
cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti
finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il
contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico
sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite le
seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019» e la parola:
«quarantotto» e' sostituita dalla seguente: «trentasei»;
al capoverso 3-bis, il secondo periodo e' soppresso;
al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso
il» e' inserita la seguente: «puntuale»;
al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 3-bis»;
al comma 2:
al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole:
«schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle
esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto
collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il
settore tecnico,»;
al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: «convertito con
modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, preservando le finalita' istituzionali
prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e
diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico
sinfonico e del balletto»;
al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: «tempo
determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell'ultimo
biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale
artistico, tecnico e amministrativo»;
al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole:
«Ministero dell'economia e delle finanze, quando» sono inserite le
seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di
razionalizzazione delle spese,»;
al capoverso 2-septies e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a
personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico
sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: «puo'» e'
sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo
indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la
parola: «procedere,» e' soppressa, le parole: «ad effettuare
assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di
concorso» sono soppresse;
al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: «puo'» e'
sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo
indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola:
«procedere,» e' soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a
tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale
amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di
pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei
trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di
pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con
riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole:
«stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti:
«stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo
scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo
scopo utilizzando»;
al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole:
«stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti:
«stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo
scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo
scopo utilizzando».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera b):
al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «Il decreto o i
decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i
regolamenti»;
al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» sono
sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le
parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori
indipendenti»;
al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: «Il decreto o i
decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i
regolamenti»;
al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: «Il decreto o i
decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i
regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le
seguenti: «da produttori indipendenti»;
al comma 1, lettera c):
al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le parole:
«l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento
della quota di cui al comma 1, lettera b),»;
al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i decreti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «e 44-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-quater»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bis,» sono inserite le
seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dal comma 1 del presente articolo,»;
al comma 4, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli
26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18
per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per
cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le
seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione
di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al
pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei
dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con
provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo
2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere concessa
esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in
locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera
cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui al comma 1,
dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti
per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati
per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della
registrazione, con modalita' atte a garantirne la sicurezza e la
protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo
precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle
registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato, salva
la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del
pubblico ministero"».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di
spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei
regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito
d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre";
c) al comma 3, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la
concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce
tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza
previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per
l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico). - 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si
provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25
milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1,
commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di
interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da
osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo
stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono
altresi' definite scadenze differenziate per il completamento dei
lavori di adeguamento a fasi successive».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Misure urgenti a favore degli istituti superiori
nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle
arti finanziati da enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 652,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per
l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro
per l'anno 2019";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore delle
istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli enti
locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in
data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge
ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie
pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello
Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno
2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e
verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione
dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto
approvato, nonche' da eventuali obbligazioni contratte
dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da
ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle
esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le
eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati
in data successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di
dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a
tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata
dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini
prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto
previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui
all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni,
assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della
documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 121 del 22 febbraio 2019".
2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale" sono
sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e
4,26 milioni di euro per l'anno 2019".
3. All'onere derivante dalla lettera a) del comma 1, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal
comma 2;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».
Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le
attivita' culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito
d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale,
televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici
scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'
misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie
di belle arti non statali».