(Accordo sulla Convezione 13 dicembre 1957-art. 1)
 
                               ACCORDO 
        TRA LA REPUBBLICA  ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA 
                 INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE 
            DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 
                          13 DICEMBRE 1957 
 
    La Repubblica Italiana e la  Repubblica  di  Serbia  (di  seguito
Parti Contraenti); 
    desiderando migliorare la cooperazione nei  rapporti  tra  i  due
Paesi in materia di estradizione, con  particolare  riferimento  alla
consegna ed al transito dei cittadini; 
    tenendo conto dell'importanza della lotta contro la  criminalita'
organizzata, la corruzione e il riciclaggio, nonche' della necessita'
di un'efficace cooperazione reciproca in questi ambiti; 
    precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea
di estradizione del 13 dicembre 1957, di cui entrambi gli Stati  sono
Parti, restano in  vigore  per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal
presente Accordo; 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
                     Estradizione dei cittadini 
 
    Ciascuna Parte Contraente puo' estradare i propri  cittadini  che
sono ricercati dalla Parte Richiedente al fine di  dar  corso  ad  un
procedimento penale o di eseguire  una  condanna  definitiva  a  pena
detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale,
alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.