ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA
INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL
13 DICEMBRE 1957
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia (di seguito
Parti Contraenti);
desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due
Paesi in materia di estradizione, con particolare riferimento alla
consegna ed al transito dei cittadini;
tenendo conto dell'importanza della lotta contro la criminalita'
organizzata, la corruzione e il riciclaggio, nonche' della necessita'
di un'efficace cooperazione reciproca in questi ambiti;
precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea
di estradizione del 13 dicembre 1957, di cui entrambi gli Stati sono
Parti, restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal
presente Accordo;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Estradizione dei cittadini
Ciascuna Parte Contraente puo' estradare i propri cittadini che
sono ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un
procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena
detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale,
alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.