Articolo 2.
Estradizione dei cittadini per reati di criminalita'
organizzata, corruzione e riciclaggio
1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un
procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le
condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita'
organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le leggi di
entrambe le Parti Contraenti, con una pena detentiva o con altra
misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo
a quattro anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di
una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura
restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano
soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di
criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio, quando per i
suddetti reati e' stata inflitta la pena detentiva o altra misura
restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.