Articolo 2. Estradizione dei cittadini per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio 1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a quattro anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio, quando per i suddetti reati e' stata inflitta la pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.