(Accordo sulla Convezione 13 dicembre 1957-art. 2)
                             Articolo 2. 
        Estradizione dei cittadini per reati di criminalita' 
                organizzata, corruzione e riciclaggio 
 
    1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un
procedimento penale sara' consentita, purche'  siano  soddisfatte  le
condizioni previste dal presente Accordo, per reati  di  criminalita'
organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le  leggi  di
entrambe le Parti Contraenti, con una  pena  detentiva  o  con  altra
misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo
a quattro anni. 
    2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di
una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o  altra  misura
restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano
soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di
criminalita' organizzata, corruzione  e  riciclaggio,  quando  per  i
suddetti reati e' stata inflitta la pena  detentiva  o  altra  misura
restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.