Articolo 3. Estradizione dei cittadini per altri gravi reati 1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati punibili con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a 5 anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati per i quali e' stata inflitta una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a quattro anni.