Articolo 3.
Estradizione dei cittadini per altri gravi reati
1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un
procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le
condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi
menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati punibili con
una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta'
personale non inferiore nel massimo a 5 anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di
una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura
restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano
soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che
nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati per
i quali e' stata inflitta una pena detentiva o altra misura
restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a
quattro anni.