(Accordo sulla Convezione 13 dicembre 1957-art. 3)
                             Articolo 3. 
          Estradizione dei cittadini per altri gravi reati 
 
    1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un
procedimento penale sara' consentita, purche'  siano  soddisfatte  le
condizioni  previste  dal  presente  Accordo,  oltre  che  nei   casi
menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati punibili  con
una pena detentiva o con  altra  misura  restrittiva  della  liberta'
personale non inferiore nel massimo a 5 anni. 
    2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di
una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o  altra  misura
restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano
soddisfatte le condizioni previste dal presente  Accordo,  oltre  che
nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati  per
i  quali  e'  stata  inflitta  una  pena  detentiva  o  altra  misura
restrittiva della  liberta'  personale  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni.