Articolo 4. Esecuzione della pena nello stato di cittadinanza 1. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine di dare corso ad un procedimento penale, la consegna del cittadino puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla Parte Richiesta per l'esecuzione della pena o di altra misura restrittiva della liberta' personale eventualmente inflitta nei suoi confronti con sentenza definitive dalle Autorita' della Parte Richiedente. 2. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, la Parte Richiesta puo' eseguire essa stessa tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno.