Articolo 4.
Esecuzione della pena nello stato di cittadinanza
1. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine di dare
corso ad un procedimento penale, la consegna del cittadino puo'
essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata
giudicata, sia restituita alla Parte Richiesta per l'esecuzione della
pena o di altra misura restrittiva della liberta' personale
eventualmente inflitta nei suoi confronti con sentenza definitive
dalle Autorita' della Parte Richiedente.
2. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta ai fini
dell'esecuzione di una pena detentiva o altra misura restrittiva
della liberta' personale, la Parte Richiesta puo' eseguire essa
stessa tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al
proprio diritto interno.