(Accordo sulla Convezione 13 dicembre 1957-art. 4)
                             Articolo 4. 
          Esecuzione della pena nello stato di cittadinanza 
 
    1. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine  di  dare
corso ad un procedimento  penale,  la  consegna  del  cittadino  puo'
essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere  stata
giudicata, sia restituita alla Parte Richiesta per l'esecuzione della
pena  o  di  altra  misura  restrittiva  della   liberta'   personale
eventualmente inflitta nei suoi  confronti  con  sentenza  definitive
dalle Autorita' della Parte Richiedente. 
    2.  Nel  caso  in  cui  l'estradizione  sia  richiesta  ai   fini
dell'esecuzione di una pena  detentiva  o  altra  misura  restrittiva
della liberta' personale,  la  Parte  Richiesta  puo'  eseguire  essa
stessa  tale  pena  o  provvedimento  restrittivo,  conformemente  al
proprio diritto interno.