(Accordo sulla Convezione 13 dicembre 1957-art. 5)
                             Articolo 5. 
                       Transito dei cittadini 
 
    Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare il transito attraverso
il proprio territorio di  un  cittadino  consegnato  all'altra  Parte
Contraente da uno stato terzo, in conformita' alle disposizioni della
Convenzione europea di estradizione, a  meno  che  non  si  oppongano
ragioni di ordine pubblico.