Articolo 6.
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno di
ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti
Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali
diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure
interne.
2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi
momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni
modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta
al paragrafo 1 del presente Articolo e costituira' parte integrante
del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia
non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione
medesima.
4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta relativa
a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due originali ciascuno
nelle lingue italiana, serba e inglese, entrambi i testi facenti
ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il
testo in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico