(Accordo sulla Convezione 13 dicembre 1957-art. 6)
                             Articolo 6. 
                          Entrata in vigore 
 
    1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  il   giorno   di
ricevimento dell'ultimo  strumento  di  ratifica  con  cui  le  Parti
Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i  canali
diplomatici,  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive   procedure
interne. 
    2. Il  presente  Accordo  puo'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura  prescritta
al paragrafo 1 del presente Articolo e costituira'  parte  integrante
del presente Accordo. 
    3. Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in  qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il  centoottantesimo  giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia
non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione
medesima. 
    4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta  relativa
a reati commessi dopo la sua entrata in vigore. 
    In fede di  cio'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due  originali  ciascuno
nelle lingue italiana, serba e  inglese,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il
testo in lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico