Articolo 6. Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e costituira' parte integrante del presente Accordo. 3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta relativa a reati commessi dopo la sua entrata in vigore. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico