(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                 Attivita' mediante Videoconferenza 
 
  1. Se una persona si trova nel territorio della Parte  Richiesta  e
deve essere ascoltata  in  qualita'  di  testimone,  persona  offesa,
perito, persona sottoposta ad indagini  o  imputato  dalle  Autorita'
competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che la
comparizione abbia luogo per  videoconferenza,  in  conformita'  alle
disposizioni di  questo  Articolo,  se  risulta  impossibile  che  la
persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 
  2. La  comparizione  per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o  a
procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non  contrasta
con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve
essere permesso al difensore della  persona  che  compare  di  essere
presente nel luogo in cui  questa  si  trova  nella  Parte  Richiesta
ovvero dinanzi  all'Autorita'  competente  della  Parte  Richiedente,
consentendosi al  difensore  di  poter  comunicare  riservatamente  a
distanza con il proprio assistito. 
  3. La comparizione  mediante  videoconferenza  deve  essere  sempre
effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o
interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 
  4. La Parte Richiesta autorizza le  attivita'  per  videoconferenza
sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 
  5. Le richieste di attivita' per videoconferenza  devono  indicare,
oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i  motivi  per  i  quali  e'
impossibile che la persona  libera  da  ascoltare  o  interrogare  si
presenti  personalmente  nella  Parte  Richiedente,  nonche'   recare
l'indicazione  dell'Autorita'   competente   e   dei   soggetti   che
riceveranno la dichiarazione. 
  6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la
persona in conformita' alla propria legislazione. 
  7. Con riferimento alle attivita' per videoconferenza si  applicano
le seguenti disposizioni: 
    (a) le Autorita' competenti di entrambe le  Parti  sono  presenti
durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un
interprete. L'Autorita' competente  della  Parte  Richiesta  provvede
all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che
l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento
giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   della   Parte
Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria
legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 
    (b) le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano  in
ordine alle misure di protezione della persona  citata,  quando  cio'
sia necessario; 
    (c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a  fornire  altri
elementi di' prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la
legislazione della Parte  Richiesta  o  della  Parte  Richiedente  lo
consente. 
    (d) la Parte Richiesta provvede affinche' la persona comparsa sia
assistita da un interprete quando cio' sia necessario. 
  8. L'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al  termine
delle attivita', un verbale in cui e' indicata la data  ed  il  luogo
della  comparizione,  le  generalita'  della  persona  comparsa,   le
generalita' e la qualifica  di  tutte  le  altre  persone  che  hanno
partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente
trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. 
  9. Le spese sostenute  dalla  Parte  Richiesta  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la
Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 
  10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di  tecnologie  di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
specificate  ai  precedenti  paragrafi  1  e  2,  ivi  compreso   per
effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.