Articolo 12 Attivita' mediante Videoconferenza 1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone, persona offesa, perito, persona sottoposta ad indagini o imputato dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo Articolo, se risulta impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiesta autorizza le attivita' per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di attivita' per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali e' impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione. 7. Con riferimento alle attivita' per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: (a) le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; (b) le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario; (c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di' prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. (d) la Parte Richiesta provvede affinche' la persona comparsa sia assistita da un interprete quando cio' sia necessario. 8. L'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine delle attivita', un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalita' della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. 9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.