(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
                Produzione di Documenti, Atti e Cose 
 
  1. Quando la richiesta ha  ad  oggetto  la  trasmissione  di  altri
documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15,
la Parte Richiesta  ha  facolta'  di  trasmetterne  copie.  Tuttavia,
laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la  trasmissione
degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti
del possibile. 
  2. Gli originali dei  documenti  e  degli  atti,  nonche'  i  beni,
trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile
alla Parte Richiesta.