(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
          Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca 
 
  1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte  Richiedente,  esegue
gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano  presenti
proventi di reato o cose pertinenti al reato e  comunica  alla  Parte
Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare  la  richiesta,
la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che  la
inducono a  ritenere  che  nel  territorio  di  quest'ultima  possano
trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato. 
  2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose  pertinenti
al reato, la Parte Richiesta, su  domanda  della  Parte  Richiedente,
adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di
sequestrare, congelare e confiscare i proventi di  reato  e  le  cose
pertinenti al reato. 
  3.  Su  domanda  della  Parte  Richiedente,  la   Parte   Richiesta
trasferisce, in tutto o in parte, i  proventi  di  reato  e  le  cose
pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di
tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti. 
  4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque  rispettati  i
diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e
cose pertinenti al reato.