(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 28)
 
                             Articolo 28 
 
                   Entrata in Vigore e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato avra'  durata  illimitata  ed  entrera'  in
vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui  le  Parti
si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
  2. La cessazione del presente Trattato avra' effetto  allo  scadere
dei sei  mesi  successivi  alla  data  della  comunicazione  scritta,
inoltrata per via diplomatica all'altra Parte,  dell'esercizio  della
facolta' di recedere dal Trattato. La  cessazione  di  efficacia  non
pregiudichera' le procedure di assistenza giudiziaria iniziate  prima
della cessazione medesima. 
  3. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese. 
  In caso di divergenza di  interpretazione,  fa  fede  il  testo  in
lingua inglese. 
 
    Per la Repubblica Italiana      Per la Repubblica del Kazakhstan 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico