Articolo 28 Entrata in Vigore e Cessazione 1. Il presente Trattato avra' durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. La cessazione del presente Trattato avra' effetto allo scadere dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della facolta' di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima della cessazione medesima. 3. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan Parte di provvedimento in formato grafico