Articolo 4 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorita' Centrali competenti per la sua attuazione: a) Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia. b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorita' Centrale e' l'Ufficio del Procuratore Generale; 2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.