(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano  le  Autorita'
Centrali competenti per la sua attuazione: 
    a)  Per  la  Repubblica  Italiana  l'Autorita'  Centrale  e'   il
Ministero della Giustizia. 
    b) Per la Repubblica  del  Kazakhstan,  l'Autorita'  Centrale  e'
l'Ufficio del Procuratore Generale; 
  2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il  canale
diplomatico,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata. 
  3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra  loro  per
l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.