Allegato 1
(Articolo 4)
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI
Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti e'
effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti
fasi:
Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la
classe di pericolosita';
Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di
specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantita' di
sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza
risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilita'
di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle
proprieta' chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche
idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza
dell'impianto.
All'esito della Fase 3, se risulta la possibilita' di
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con
cio' verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la
sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione
di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in
relazione a tali sostanze.
Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.
Fase 1
Nella presente fase occorre verificare:
1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose
individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n.
1272/2008;
2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la
formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base
alla citata classificazione.
In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad
effettuare la seconda fase della procedura.
Fase 2
Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantita'
utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto
intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita'
produttiva. Nel caso di piu' sostanze pericolose, si sommano le
massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa classe di
pericolosita', come individuate in tabella 1, presenti
contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio piu'
gravoso.
Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe di pericolosita' e'
raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.
Tabella 1
=====================================================================
| | Indicazione di pericolo | |
| | (regolamento (CE) n. |Soglia kg/anno o |
| Classe | 1272/2008) | dm³/anno |
+=======================+=========================+=================+
|Sostanze cancerogene o | | |
|mutagene (accertate o | H350, H350(i), H351, | |
|sospette) | H340, H341 | ≥10 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|Sostanze letali, | H300, H304, H310, H330, | |
|sostanze pericolose per| H360(d), H360(f), | |
|la fertilita' o per il | H361(d), H361(f), | |
|feto, sostanze tossiche| H361(fd), H400, H410, | |
|per l'ambiente | H411 R54, R55, R56, R57 | ≥100 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|Sostanze tossiche per | H301, H311, H331, H370, | |
|l'uomo | H371, H372 | ≥1000 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, | |
|l'uomo o per l'ambiente| H413, R58 | ≥10000 |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia
comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le
sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della
rispettiva soglia.
Fase 3
Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare
il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una
valutazione circa la possibilita' di contaminazione.
Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti
elementi:
1) le proprieta' chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a
titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita', la
degradabilita', la pressione di vapore);
2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito
dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria
dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla
soggiacenza della falda;
3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle
sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli
incidenti, modalita' e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto
all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a
protezione del suolo e delle acque sotterranee.
Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi e' l'effettiva
possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee
connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto
intermedio di degradazione) di una o piu' sostanze pericolose da
parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate
«pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza
dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di
riferimento.
Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e b)
Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
non puo' in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti
sostanze pericolose:
1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti
nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di
bonifica, sono risultate presenti in quantita' superiore alle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso in condizioni
di temperatura e pressione ambiente) singolarmente presenti in
quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui
alla tabella 1.