(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                         (Articolo 4) 
 
                   PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE 
                  DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 
 
  Al  fine  di  individuare  le  sostanze  pericolose  pertinenti  e'
effettuata la presente procedura,  che  si  articola  nelle  seguenti
fasi: 
    Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze  pericolose
usate, prodotte o rilasciate  dall'installazione,  determinandone  la
classe di pericolosita'; 
    Fase  2:  nella  quale  si  valuta  l'eventuale  superamento   di
specifiche  soglie  di  rilevanza  in  relazione  alla  quantita'  di
sostanze pericolose individuate nella Fase 1; 
    Fase 3:  nella  quale,  se  le  specifiche  soglie  di  rilevanza
risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la  possibilita'
di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee  in  base  alle
proprieta'  chimico-fisiche  delle  sostanze,  alle   caratteristiche
idrogeologiche   del   sito   ed   (eventualmente)   alla   sicurezza
dell'impianto. 
  All'esito  della  Fase   3,   se   risulta   la   possibilita'   di
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee,  si  intende  con
cio' verificata la presenza di sostanze pericolose  pertinenti  e  la
sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della  relazione
di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  in
relazione a tali sostanze. 
  Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase. 
 
                               Fase 1 
 
  Nella presente fase occorre verificare: 
    1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose
individuate in base alla  classificazione  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008; 
    2) se le sostanze, usate, prodotte o  rilasciate  determinano  la
formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi  in  base
alla citata classificazione. 
  In caso di esito positivo della predetta verifica,  si  procede  ad
effettuare la seconda fase della procedura. 
 
                               Fase 2 
 
  Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima  quantita'
utilizzata, prodotta o rilasciata  (ovvero  generata  quale  prodotto
intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita'
produttiva. Nel caso di  piu'  sostanze  pericolose,  si  sommano  le
massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa  classe  di
pericolosita',   come   individuate   in    tabella    1,    presenti
contemporaneamente con riferimento allo scenario  di  esercizio  piu'
gravoso. 
  Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe  di  pericolosita'  e'
raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1. 
 
                                                            Tabella 1 
 
=====================================================================
|                       | Indicazione di pericolo |                 |
|                       |  (regolamento (CE) n.   |Soglia kg/anno o |
|        Classe         |       1272/2008)        |    dm³/anno     |
+=======================+=========================+=================+
|Sostanze cancerogene o |                         |                 |
|mutagene (accertate o  |  H350, H350(i), H351,   |                 |
|sospette)              |       H340, H341        |       ≥10       |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|Sostanze letali,       | H300, H304, H310, H330, |                 |
|sostanze pericolose per|    H360(d), H360(f),    |                 |
|la fertilita' o per il |    H361(d), H361(f),    |                 |
|feto, sostanze tossiche|  H361(fd), H400, H410,  |                 |
|per l'ambiente         | H411 R54, R55, R56, R57 |      ≥100       |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|Sostanze tossiche per  | H301, H311, H331, H370, |                 |
|l'uomo                 |       H371, H372        |      ≥1000      |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, |                 |
|l'uomo o per l'ambiente|        H413, R58        |     ≥10000      |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
 
  Il  superamento  anche  di  uno  solo  dei  predetti  valore-soglia
comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura  per  le
sostanze  pericolose  che  hanno  concorso  al  raggiungimento  della
rispettiva soglia. 
 
                               Fase 3 
 
  Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso  a  determinare
il superamento delle soglie di cui alla tabella 1,  si  effettua  una
valutazione circa la possibilita' di contaminazione. 
  Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti
elementi: 
    1) le proprieta' chimico-fisiche  delle  sostanze  pericolose  (a
titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita',  la
degradabilita', la pressione di vapore); 
    2)    le    caratteristiche    geo-idrogeologiche    del     sito
dell'installazione, con particolare  riferimento  alla  granulometria
dello strato insaturo, alla presenza  di  strati  impermeabili,  alla
soggiacenza della falda; 
    3) l'eventuale avvenuta adozione  di  misure  di  gestione  delle
sostanze  pericolose  (misure  di  contenimento,  prevenzione   degli
incidenti, modalita' e luogo  di  stoccaggio,  utilizzo  e  trasporto
all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni,  ecc.)  a
protezione del suolo e delle acque sotterranee. 
  Se al termine della predetta Fase 3 emerge che  vi  e'  l'effettiva
possibilita' di contaminazione del suolo o  delle  acque  sotterranee
connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione  quale  prodotto
intermedio di degradazione) di una  o  piu'  sostanze  pericolose  da
parte dell'installazione, tali sostanze pericolose  sono  considerate
«pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza
dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la  relazione  di
riferimento. 
Disposizioni particolari per gli  impianti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere a) e b) 
  Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a)  e  b),
non puo' in alcun caso essere esclusa la  pertinenza  delle  seguenti
sostanze pericolose: 
    1)    le    sostanze,    tra    quelle    attualmente    presenti
nell'installazione, che, nell'ambito  di  eventuali  procedimenti  di
bonifica,  sono  risultate  presenti  in  quantita'  superiore   alle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso  in  condizioni
di  temperatura  e  pressione  ambiente)  singolarmente  presenti  in
quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui
alla tabella 1.