Allegato 1 (Articolo 4) PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti e' effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi: Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosita'; Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantita' di sostanze pericolose individuate nella Fase 1; Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprieta' chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto. All'esito della Fase 3, se risulta la possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con cio' verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze. Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase. Fase 1 Nella presente fase occorre verificare: 1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008; 2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad effettuare la seconda fase della procedura. Fase 2 Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantita' utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita' produttiva. Nel caso di piu' sostanze pericolose, si sommano le massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosita', come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio piu' gravoso. Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe di pericolosita' e' raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1. Tabella 1 ===================================================================== | | Indicazione di pericolo | | | | (regolamento (CE) n. |Soglia kg/anno o | | Classe | 1272/2008) | dm³/anno | +=======================+=========================+=================+ |Sostanze cancerogene o | | | |mutagene (accertate o | H350, H350(i), H351, | | |sospette) | H340, H341 | ≥10 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze letali, | H300, H304, H310, H330, | | |sostanze pericolose per| H360(d), H360(f), | | |la fertilita' o per il | H361(d), H361(f), | | |feto, sostanze tossiche| H361(fd), H400, H410, | | |per l'ambiente | H411 R54, R55, R56, R57 | ≥100 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze tossiche per | H301, H311, H331, H370, | | |l'uomo | H371, H372 | ≥1000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, | | |l'uomo o per l'ambiente| H413, R58 | ≥10000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia. Fase 3 Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una valutazione circa la possibilita' di contaminazione. Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi: 1) le proprieta' chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita', la degradabilita', la pressione di vapore); 2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda; 3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalita' e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee. Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi e' l'effettiva possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o piu' sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate «pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento. Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non puo' in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti sostanze pericolose: 1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantita' superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione ambiente) singolarmente presenti in quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui alla tabella 1.