(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
   Le Parti Contraenti incoraggeranno  la  cooperazione  diretta  tra
musei  ed  istituzioni  archeologiche  e  di  tutela  del  patrimonio
culturale nonche' tra le biblioteche dei due  paesi,  allo  scopo  di
promuovere  la  tutela,  conservazione  e  restauro  del   patrimonio
culturale e la tutela e gestione dei paesaggio culturale.