Articolo 12 Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti ed altre iniziative tese a migliorare e conservare il rispettivo patrimonio culturale ed archeologico.