(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
   Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore  del
patrimonio culturale e  dell'archeologia  attraverso  lo  scambio  di
informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi  e  seminari,
ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti  ed  altre
iniziative tese a migliorare e conservare  il  rispettivo  patrimonio
culturale ed archeologico.