(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
   Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi  disponibili  e
con il criterio della reciprocita', borse di  studio  in  materie  di
interesse  specifico  rivolte  a  studenti,  insegnanti   e   lettori
dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca  presso
universita' o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse  di
studio beneficeranno delle condizioni piu' favorevoli ai sensi  delle
leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.