Articolo 13 Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocita', borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso universita' o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni piu' favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.