Articolo 16 Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.