(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
   Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori  dei
giovani e dello  sport  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  ed
esperienze ed attraverso viaggi di studio,  gare  e  qualunque  altra
iniziativa  opportuna.  Le   Parti   Contraenti   incoraggeranno   la
cooperazione tra le rispettive  organizzazioni  pubbliche  e  private
competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare
lo scambio di esperienze e le  iniziative  internazionali  legate  ai
giovani.