(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
   Le  Parti  Contraenti  si  impegnano  a  sostenere  congiuntamente
progetti  di   cooperazione   culturale   tra   le   istituzioni   ed
organizzazioni dei  due  paesi  e  quelle  di  un  paese  terzo.  Ove
necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di  assicurare
tale sostegno.