(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
   Il presente Accordo potra' essere modificato in qualunque  momento
con il consenso  di  entrambe  le  Parti  Contraenti.  Gli  eventuali
emendamenti  entreranno  in  vigore  seguendo  le  stesse   procedure
previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.