(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
   1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in   vigore   successivamente
all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti
si saranno reciprocamente notificate  l'avvenuto  espletamento  delle
procedure interne previste per la sua entrata  in  vigore,  ed  avra'
durata illimitata. 
   2. Il presente Accordo potra' essere rescisso in qualunque momento
e la rescissione prendera' effetto sei mesi dopo l'avvenuta  notifica
all'altra Parte  Contraente.  La  rescissione  non  pregiudichera'  i
programmi o le attivita' concordate ai sensi del presente  Accordo  e
non  ancora  giunte  a  termine  al  momento  della   stessa,   salvo
diversamente concordato dalle Parti. 
   3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il  presente
Accordo annullera' e sostituira' l'Accordo Culturale tra  il  Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica  di  Corea
fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970. 
   IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai
loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
   Fatto a Roma	il 21/10/05 in due esemplari nelle  lingue  italiano,
coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In  caso  di
divergenze relative all'interpretazione, fara' fede il testo inglese. 
   PER IL GOVERNO DELLA              PER IL GOVERNO DELLA 
   REPUBBLICA ITALIANA               REPUBBLICA DI COREA 
              Parte di provvedimento in formato grafico