Articolo 22 1. Il presente Accordo entrera' in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avra' durata illimitata. 2. Il presente Accordo potra' essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prendera' effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudichera' i programmi o le attivita' concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti. 3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullera' e sostituira' l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21/10/05 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA Parte di provvedimento in formato grafico