(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
   Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare
lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive  lingue  e
culture nel territorio dell'altra Parte  Contraente.  Ciascuna  Parte
Contraente agevolera' e promuovera' lo  studio  della  lingua,  della
letteratura e della storia dell'altro paese presso le  Universita'  e
gli  altri  istituti  di   istruzione   superiore,   in   particolare
incrementando le docenze ed i lettorati collegati a tale studio.