Articolo 3 Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevolera' e promuovera' lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Universita' e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettorati collegati a tale studio.