(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
   1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno,  di  comune
accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attivita'
delle istituzioni  culturali,  accademiche  e  didattiche  dell'altra
Parte nel proprio territorio. 
   2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo
sulle strutture necessarie per le  istituzioni  di  cui  al  presente
Articolo.