Articolo 5 1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno, di comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attivita' delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio. 2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.