Articolo 6 Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le rispettive universita' ed altri istituti di insegnamento superiore o specializzato attraverso accordi specifici tra tali istituti di insegnamento, in particolare attraverso lo scambio di lettori, ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.