(Allegato-Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
  SETTEMBRE 2019, N. 104. 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 2: 
      al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' ulteriori venticinque  posti  funzione
di dirigenti di livello non generale per soprintendenze,  biblioteche
e archivi»; 
      il terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Agli  oneri
derivanti dal presente comma, valutati  in  3.592.500  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.»; 
      al quarto periodo, le  parole:  «centosessantasette  posizioni»
sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo,  al  fine  di
procedere a un potenziamento delle relative attivita',  la  dotazione
finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4,  comma  5,
lettera g), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020. 
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  692.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e   speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
    al comma 6, ultimo periodo, le parole: «non impegnate  alla  data
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non  impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    al comma 13,  lettera  e),  le  parole:  «e  dei  progetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e i progetti». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1-bis. (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di
accoglienza  e  assistenza  al  pubblico,  vigilanza,  protezione   e
conservazione dei beni culturali). - 1. Nelle more  dell'espletamento
delle procedure concorsuali autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  20  giugno  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202  del  29  agosto  2019,  al  fine  di
assicurare i servizi essenziali di accoglienza  e  di  assistenza  al
pubblico, nonche' di vigilanza, protezione e conservazione  dei  beni
culturali in gestione,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per  il  turismo  e'  autorizzato  ad  assumere  a  tempo
indeterminato 150 unita' di personale non  dirigenziale  appartenente
all'area II, di cui 100 unita' appartenenti alla posizione  economica
F2 e 50 unita' appartenenti alla posizione economica F1,  individuate
mediante apposita procedura selettiva. 
    2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto  di
cui al presente  comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di
personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B
allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro  ripartizione
tra  i  diversi  istituti  o  luoghi   di   cultura   e   disciplina,
conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande  di
partecipazione e per lo svolgimento della procedura  con  riferimento
alle sedi di assegnazione del personale. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a  decorrere
dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la
spesa di euro 145.000 per  l'anno  2020,  per  lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro  2.768.798  per
l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da  ripartire" dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    4. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri. 
  Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale  di  tutela,
valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura).  -
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare  il  proprio   personale
dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales  Spa  per
lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei  musei,
nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi
della  cultura,  nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure
concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da
impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a
245.000 euro nell'anno 2021. 
    2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per
l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e,
per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva  e  speciali" della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
    3. All'articolo 110, comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento  e
alla  valorizzazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   ",   al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione". 
    4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli
istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti
derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della
corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai
medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere
destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro
del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i
predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per
cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. 
  Art. 1-quater. (Commissario per le finali di coppa del  mondo  e  i
campionati  mondiali  di  sci  alpino).  -  1.  All'articolo  61  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  1,  lettera  d),  le  parole:  "Al  Commissario  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  e   indennita'   comunque
denominate. Gli eventuali rimborsi spese  sono  posti  a  carico  dei
relativi interventi." sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. La carica di commissario di  cui  al  comma  1  non  e'
compatibile con rapporti di  lavoro  dipendente.  Al  commissario  e'
riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, in misura non  superiore  ai  limiti  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I
relativi oneri  gravano  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al
commissario medesimo. 
      1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale,
alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25  settembre  2019,  circa  lo  stato  di
avanzamento degli interventi programmati"». 
  All'articolo 2: 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Sono abrogati: 
    a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; 
    b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.»; 
    al comma 9: 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: 
      "l-bis)  sostegno  alle  micro  e  piccole   imprese   per   la
partecipazione ai bandi europei ed internazionali"»; 
    la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) al comma 5, le  parole:  "dello  sviluppo  economico"  sono
sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale"»; 
    dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
  «10-bis. Alla legge 24 aprile  1990,  n.  100,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "delle attivita'  produttive",  ovunque  ricorrono,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale"; 
    b) agli articoli 2 e 3, le parole: "del commercio con  l'estero",
ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale". 
  10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro  dello  sviluppo  economico"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale". 
  10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre  2002,
n. 273,  le  parole:  "Ministero  delle  attivita'  produttive"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale". 
  10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84,  le
parole: "Ministero  del  commercio  con  l'estero"  e  "Ministro  del
commercio  con  l'estero",   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti:  "Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale" e "Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale". 
  10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole:  "Ministro  dello  sviluppo  economico"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale". 
  10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi  le  caratteristiche
dei fondi  di  rotazione,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital  di  cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
trasferite al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale»; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e  "Ministero
del commercio  con  l'estero",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale"; 
    b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale"»; 
    il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Restano in ogni caso salve le competenze del  Ministero  dello
sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518»; 
    dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre  1990,  n.  304,  le
parole:  "del  commercio  con  l'estero",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale"». 
  All'articolo 3: 
    ai commi 3 e 4, le parole: «di euro  3.500.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di euro 3.300.000». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 3-bis. (Incremento del  fondo  di  cui  all'articolo  35  del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). - 1. Per le finalita'  di  cui
all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi
previsto  e'  incrementato  di  60.500.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020. 
    2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni
di competenza e di cassa relative alle missioni  e  ai  programmi  di
spesa  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,  come   indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto. 
    Art. 3-ter (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. La tabella B  allegata  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  e'  sostituita  dalla
tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
    2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato  2  annesso
al presente decreto». 
  All'articolo 4: 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e'
autorizzato,  fino  al  31  luglio  2020,  a  procedere,  anche   con
riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla
riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi  quelli  di  diretta
collaborazione, mediante uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  previo
parere del  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di  cui  al
primo periodo sono adottati senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data  di
efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»; 
    al comma 6, le parole da: «dello stanziamento»  fino  a:  «"Fondo
speciale"» sono sostituite dalle seguenti:  «dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali" della missione "Fondi da ripartire"»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le  modalita'
indicate nei commi da 3  a  5,  sulle  condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali"; 
    b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e  i
gestori delle infrastrutture stradali e autostradali  sono  tenuti  a
garantire   al   personale   autorizzato    dell'Agenzia    l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi  legali  e
operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente"». 
  Sono aggiunti, in  fine,  l'elenco  e  gli  allegati  annessi  alla
presente legge. 
  Al titolo del decreto-legge, le parole: «e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti:  «,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e dopo le  parole:
«Forze armate» sono inserite le seguenti: «, in materia di qualifiche
dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».