(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
  SETTEMBRE 2019, N. 105 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le  parole:  «nazionali,  pubblici  e  privati»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati aventi  una  sede  nel
territorio nazionale»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a): 
        all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di  cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici  e  privati  di
cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»; 
        al  numero  2),  le  parole:   «dal   cui   malfunzionamento,
interruzione,  anche  parziali,  ovvero  utilizzo   improprio   possa
derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse; 
        dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis) l'individuazione avviene  sulla  base  di  un  criterio  di
gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del  pregiudizio  per  la
sicurezza nazionale che, in relazione alle specificita'  dei  diversi
settori   di   attivita',   puo'   derivare   dal   malfunzionamento,
dall'interruzione, anche  parziali,  ovvero  dall'utilizzo  improprio
delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici
predetti»; 
      alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai  quali»  sono
sostituite dalle seguenti: «, sulla base di un'analisi del rischio  e
di un criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita'  dei
diversi settori di attivita', i  criteri  con  i  quali»  e  dopo  le
parole: «architettura e componentistica» sono inserite  le  seguenti:
«, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi
informatici attinenti alla gestione delle informazioni  classificate,
si  applica  quanto  previsto  dal  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto  2007,  n.
124»; 
    al comma 3: 
        all'alinea, la parola: «ne» e' soppressa; 
      alla lettera b): 
        all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui
al comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «,  tenendo  conto
degli  standard  definiti  a  livello  internazionale  e  dell'Unione
europea»; 
        il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
      «1) alla struttura organizzativa preposta alla  gestione  della
sicurezza»; 
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
      «1-bis)  alle  politiche  di  sicurezza  e  alla  gestione  del
rischio»; 
        al numero 2), le parole: «la sostituzione di» sono sostituite
dalle seguenti: «interventi su»; 
        al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
di standard e di eventuali limiti»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi
alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato   della   Repubblica   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso
il quale il decreto puo' essere comunque adottato»; 
    al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»; 
    al comma 6: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le  centrali
di committenza alle quali essi fanno ricorso ai  sensi  dell'articolo
1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  che  intendano
procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT
destinati a essere impiegati sulle reti, sui  sistemi  informativi  e
per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera
b), appartenenti a categorie individuate, sulla base  di  criteri  di
natura  tecnica,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro dieci  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  ne  danno
comunicazione al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale
(CVCN), istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico;  la
comunicazione comprende anche la valutazione  del  rischio  associato
all'oggetto  della  fornitura,  anche  in  relazione  all'ambito   di
impiego.  Entro   quarantacinque   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione, prorogabili di quindici giorni,  una  sola  volta,  in
caso di particolare complessita', il CVCN puo'  effettuare  verifiche
preliminari ed imporre condizioni e test di hardware  e  software  da
compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui  al  comma  2,
lettera  a),  secondo  un  approccio  gradualmente  crescente   nelle
verifiche di sicurezza. Decorso  il  termine  di  cui  al  precedente
periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i  soggetti  che  hanno
effettuato la comunicazione possono  proseguire  nella  procedura  di
affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di  hardware
e software, i relativi bandi di gara e contratti sono  integrati  con
clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il
contratto al rispetto delle condizioni  e  all'esito  favorevole  dei
test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine  di
sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente  periodo,  i
soggetti che hanno effettuato  la  comunicazione  possono  proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla specificita'  delle
forniture di beni, sistemi  e  servizi  ICT  da  impiegare  su  reti,
sistemi informativi e servizi informatici del Ministero  dell'interno
e del Ministero della difesa,  individuati  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse  umane  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  in  coerenza  con
quanto previsto dal  presente  decreto,  possono  procedere,  con  le
medesime  modalita'  e  i  medesimi  termini  previsti  dai   periodi
precedenti,  attraverso  la  comunicazione  ai   propri   Centri   di
valutazione accreditati per le attivita' di cui al presente  decreto,
ai sensi del comma 7, lettera b), che  impiegano  le  metodologie  di
verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri
informano il CVCN con le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b).
Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di
beni,  sistemi  e  servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai   sistemi
informativi  e  ai  servizi  informatici  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di prevenzione, accertamento e repressione dei  reati  e  i
casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con  riguardo  alle
forniture  di  beni,  sistemi  e  servizi  ICT  per  le   quali   sia
indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in  entrambi
i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli
di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo  motivate  esigenze
connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati»; 
      alla lettera b), le parole: «al Centro di valutazione  operante
presso il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «ai
Centri di valutazione operanti  presso  i  Ministeri  dell'interno  e
della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma» e le parole:
«del  Centro  di  valutazione  del  Ministero  della   difesa»   sono
sostituite dalle seguenti: «dei Centri di valutazione  dei  Ministeri
dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a)»; 
      alla lettera c), dopo  le  parole:  «sicurezza  pubblica»  sono
inserite le seguenti: «,  alla  difesa  civile»  e  dopo  le  parole:
«protezione di reti e sistemi, nonche'» sono inserite le seguenti: «,
nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge,»; 
    al comma 7: 
      alla lettera b), dopo le  parole:  «ambito  di  impiego,»  sono
inserite le seguenti: «definisce le metodologie di verifica e di test
e» e dopo  le  parole:  «presso  le  medesime  amministrazioni»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «.  Con  lo  stesso  decreto  sono  altresi'
stabiliti i raccordi, ivi compresi i  contenuti,  le  modalita'  e  i
termini delle comunicazioni, tra il CVCN  e  i  predetti  laboratori,
nonche' tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del  Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera
a), anche la fine di assicurare  il  coordinamento  delle  rispettive
attivita' e perseguire la convergenza e  la  non  duplicazione  delle
valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio»; 
      alla lettera c), dopo  le  parole:  «schemi  di  certificazione
cibernetica» sono  inserite  le  seguenti:  «,  tenendo  conto  degli
standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»; 
    al comma 9,  lettera  e),  le  parole:  «e  l'espletamento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  l'espletamento»,  le   parole:
«imposte dal CVCN» sono soppresse e dopo le parole: «o in assenza del
superamento dei test» sono inserite le seguenti:  «imposti  dal  CVCN
ovvero dai Centri di valutazione»; 
    al comma 10, le parole da: «In caso di  inottemperanza»  fino  a:
«di cui al comma 9, lettera e), la» sono sostituite  dalle  seguenti:
«L'impiego  di  prodotti  e  di  servizi  sulle  reti,  sui   sistemi
informativi e per l'espletamento dei servizi informatici  di  cui  al
comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento
dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6,  lettera
a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9,  lettere  d)  ed
e), l'applicazione della»; 
    al comma 11, la parola: «cinque» e'  sostituita  dalla  seguente:
«tre» e le parole: «e all'ente, responsabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione  pecuniaria
fino a quattrocento quote» sono soppresse; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente  pubblico,"  sono
inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,"»; 
    al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione  delle  sanzioni»  e'
inserita la seguente: «amministrative»; 
    al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la
realizzazione,  l'allestimento  e  il  funzionamento  del  Centro  di
valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi  6  e  7,  e'
autorizzata la spesa di euro  200.000  per  l'anno  2019  e  di  euro
1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»; 
    dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente: 
  «19-bis. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  coordina  la
coerente attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  che
disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  anche
avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che
assicura gli opportuni  raccordi  con  le  autorita'  titolari  delle
attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma  6,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione  sulle
attivita' svolte». 
  All'articolo 2: 
    al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «del  personale  docente
educativo  e  amministrativo  tecnico  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche»; 
    al comma 4,  le  parole:  «del  personale  docente  educativo  ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche». 
  All'articolo 3: 
    al comma 3, dopo le parole: «di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,» e  le
parole da: «, con misure aggiuntive» fino alla fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «del  presente  articolo,  se,  a  seguito
della valutazione svolta da parte dei centri di  valutazione  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi  indicanti  la
presenza di fattori di vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,
con misure aggiuntive necessarie al fine  di  assicurare  livelli  di
sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente  decreto,  anche
prescrivendo  la   sostituzione   di   apparati   o   prodotti,   ove
indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilita' accertate». 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Modifiche alla  disciplina  dei  poteri  speciali  nei
settori di rilevanza strategica). -  1.  Al  fine  di  rafforzare  la
tutela della sicurezza nazionale in ambiti di  rilevanza  strategica,
al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1)  al  comma  1,  alinea,  la  parola:  "contestualmente"   e'
sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
      2) al comma 1, lettera b): 
        2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite
le seguenti: ", atti od operazioni"; 
        2.2)  le  parole:  "il  mutamento"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "la modifica"; 
        2.3)  dopo  le  parole:  "di  vincoli  che  ne   condizionino
l'impiego" sono aggiunte le  seguenti:  ",  anche  in  ragione  della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali"; 
      3) al comma 2: 
        3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite
le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni"; 
        3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono  inserite
le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,"; 
        3.3)  dopo  le  parole:  "risultante  dalla  delibera"   sono
inserite le seguenti: ", dall'atto"; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma  1,
lettere a) e c), sia effettuato da  un  soggetto  esterno  all'Unione
europea,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  il  Governo  puo'
considerare altresi' le seguenti circostanze: 
    a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali"; 
      5) al comma 4: 
        5.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "o  sull'atto"   sono
sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione"; 
        5.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
        5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi,
il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni"; 
        5.4) al quinto periodo, dopo  le  parole:  "Le  richieste  di
informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste  istruttorie
a soggetti terzi"; 
        5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso
di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al
presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di  cui
al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di
esercizio del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente
esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni  o
condizioni,"; 
      6) al comma 5: 
        6.1) al secondo periodo, le parole:  "prevista  dall'articolo
120, comma 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del 3 per cento"; 
        6.2) al secondo periodo,  le  parole:  "3  per  cento,"  sono
soppresse; 
        6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento  e  25  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento  e
50 per cento"; 
        6.4) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Nel
caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni  o  quote  di  una
societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati,  la
notifica  deve  essere  effettuata  qualora  l'acquirente   venga   a
detenere, a seguito dell'acquisizione, una  partecipazione  superiore
alle soglie indicate nel secondo periodo"; 
        6.5) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
        6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi,
il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni"; 
        6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali  richieste
di informazioni" sono inserite le seguenti: "e richieste  istruttorie
a soggetti terzi"; 
        6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso
di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni"
sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        6.10) al decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle
azioni" sono inserite le  seguenti:  "o  quote"  e  dopo  le  parole:
"dovra' cedere le  stesse  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
quote"; 
        6.11) all'undicesimo periodo, dopo  le  parole:  "la  vendita
delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il
voto determinante di tali  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
quote"; 
    b) all'articolo 1-bis: 
      1) al comma 2, primo periodo: 
        1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle  seguenti:
"l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 
        1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le
seguenti: ", a qualsiasi titolo,"; 
        1.3)  le  parole:  "sono  soggetti  alla  notifica   di   cui
all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta
alla notifica di cui al comma 3-bis"; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  al
comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa  completa  sui
contratti o accordi di cui al primo periodo  del  medesimo  comma  2,
conclusi prima del  26  marzo  2019  e  che  non  sono  in  corso  di
esecuzione"; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto
esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo
2, comma 5-bis"; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Entro dieci giorni dalla  conclusione  di  un  contratto  o
accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha  acquisito,  a  qualsiasi
titolo, i beni o i servizi di cui allo  stesso  comma  notifica  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  un'informativa  completa,  in
modo da  consentire  l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o
l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.  Entro  trenta
giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
prescrizioni  o   condizioni.   Qualora   sia   necessario   svolgere
approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione
di possibili fattori di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,
il termine di trenta giorni previsto dal presente comma  puo'  essere
prorogato fino a venti giorni,  prorogabili  ulteriormente  di  venti
giorni, per una sola volta, in casi di  particolare  complessita'.  I
poteri speciali  sono  esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di
specifiche  prescrizioni  o   condizioni   ogniqualvolta   cio'   sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi  i  predetti  termini,  i
poteri  speciali  si  intendono  non  esercitati.  Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni  e  le
richieste istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
termine di trenta giorni previsto  dal  presente  comma  decorre  dal
ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano.
Fermo restando  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  presente
comma,  nel  caso  in  cui  l'impresa  notificante   abbia   iniziato
l'esecuzione del contratto  o  dell'accordo  oggetto  della  notifica
prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri,  puo'
ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la  situazione
anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che
il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli  obblighi  di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute
nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento  del  valore
dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore"; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con i Ministri competenti per  settore,  adottati,  anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso  entro  trenta
giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque  essere  adottati,
sono  individuati  le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi  quelli
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'
dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i  rapporti  di  rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, nonche'  la  tipologia  di  atti  od
operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si  applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al  primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati  almeno  ogni
tre anni"; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  "1-ter. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per  settore,
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  che
e' reso entro trenta  giorni,  decorsi  i  quali  i  decreti  possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in
ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza  e  l'ordine
pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del  presente
articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno
di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono  adottati
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni"; 
      4) al comma 2, primo periodo: 
        4.1) le parole: "adottato da una  societa'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "adottato da un'impresa"; 
        4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse; 
        4.3) le parole:  "il  mutamento  dell'oggetto  sociale"  sono
sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto sociale"; 
        4.4) le parole: "dalla societa' stessa" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla stessa impresa"; 
      5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,  adottato   da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi
del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche  della  titolarita',
del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi  a  favore
di un soggetto esterno all'Unione europea, di  cui  al  comma  5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione
aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione  della  societa',  il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi
detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,  il
trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i  predetti
attivi, ovvero che abbia per  effetto  il  trasferimento  della  sede
sociale  in  un  Paese  non  appartenente  all'Unione   europea,   e'
notificato, entro dieci giorni e  comunque  prima  che  vi  sia  data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  dalla  stessa
impresa. Sono notificati  altresi'  nei  medesimi  termini  qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene  uno
o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter,  che  abbia
per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica  dell'oggetto  sociale,  lo
scioglimento della societa' o  la  modifica  di  clausole  statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del
codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio  1994,   n.   332,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; 
      6) al comma 3: 
        6.1)  la  parola:  "contestualmente"  e'   sostituita   dalle
seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
        6.2) le parole: "di cui al comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
      7) al comma 4: 
        7.1) al primo periodo, le parole:  "la  notifica  di  cui  al
comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "le  notifiche  di  cui  ai
commi 2 e 2-bis"; 
        7.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
        7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi,
il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni"; 
        7.4) al quinto periodo, dopo  le  parole:  "Le  richieste  di
informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste  istruttorie
a soggetti terzi"; 
        7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso
di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2  e  al
presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2  e
2-bis e al presente comma"; 
      8) al comma 5: 
        8.1) il terzo periodo e' soppresso; 
        8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il
fatto costituisca reato e  ferme  restando  le  invalidita'  previste
dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui  al
presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'1 per cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
bilancio"; 
      9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma  3-bis,  e
1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi  2-bis,  5  e  6  del
presente articolo,  per  'soggetto  esterno  all'Unione  europea'  si
intende: 
    a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia  la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione
ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilita; 
    b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale
o dell'amministrazione o il centro di  attivita'  principale  in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o
che  sia  comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui alla lettera a); 
    c)  qualsiasi  persona  fisica  o  persona  giuridica  che  abbia
stabilito  la  residenza,  la  dimora  abituale,  la  sede  legale  o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o
che sia comunque  ivi  stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che
indichino un comportamento elusivo  rispetto  all'applicazione  della
disciplina di cui al presente decreto"; 
      10) al comma 6: 
        10.1) al primo periodo, la parola: "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque" e la  parola:  "contestualmente"  e'
sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
        10.2)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
"Qualora si renda necessario richiedere informazioni  all'acquirente,
il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il termine di dieci giorni. Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i
termini,  decorsi  i  quali  i  poteri  speciali  si  intendono   non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica,  il  termine  di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        10.3) all'ottavo periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle
azioni" sono inserite le  seguenti:  "o  quote"  e  dopo  le  parole:
"dovra' cedere le  stesse  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
quote"; 
        10.4) al nono periodo, dopo le  parole:  "ordina  la  vendita
delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        10.5) al  decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "con  il  voto
determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        10.6) all'ultimo periodo,  le  parole:  "la  circostanza  che
l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo,
non appartenente all'Unione europea, anche  attraverso  finanziamenti
significativi"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le   seguenti
circostanze: 
    a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali"; 
      11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono
sostituite dalle seguenti: "individuate con i decreti"; 
    d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
"Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative di settore).
- 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle  assicurazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 agosto  2014  collaborano  tra  loro,  anche
mediante scambio di informazioni, al fine  di  agevolare  l'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate  al
primo periodo, esclusivamente per le finalita'  di  cui  al  medesimo
periodo, non possono opporre al gruppo di  coordinamento  il  segreto
d'ufficio. 
  Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/452 e termini per  l'esercizio  dei  poteri
speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione  notifichi,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE)  2019/452
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19   marzo   2019,
l'intenzione di formulare osservazioni o di  emettere  un  parere  in
relazione  ad  un  investimento  estero   diretto   oggetto   di   un
procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri  speciali
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al  ricevimento  delle
osservazioni dello  Stato  membro  o  del  parere  della  Commissione
europea. Se il parere della Commissione europea  e'  successivo  alle
osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri
speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del  parere
della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono
altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai  sensi  dell'articolo
6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla
Commissione di emettere un  parere  o  agli  altri  Stati  membri  di
formulare osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai
sensi del presente  articolo.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di
esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento  del  parere
della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri,  nei  casi
in cui la tutela della sicurezza  nazionale  o  dell'ordine  pubblico
richiedano  l'adozione  di   una   decisione   immediata   ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 
  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo  economico   e   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per
settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli
1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di  individuare  procedure
semplificate, tenuto conto del grado di  potenziale  pregiudizio  per
gli interessi essenziali della difesa, della  sicurezza  nazionale  e
dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti,    nonche'    dell'esigenza     di     assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali  con  quelle  relative  ai
meccanismi di  controllo,  scambio  di  informazione  e  cooperazione
definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. 
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE)
2019/452  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
    e) all'articolo 3: 
      1) al comma 1,  le  parole:  "comma  5,  ultimo  periodo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "comma   5-bis"   e   le   parole:   "e
dell'articolo  2,  comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "e
dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "e  dei  regolamenti,
relativi a ciascun settore, di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  dei  decreti,
relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1  e  1-ter,
del presente decreto"; 
        2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei  regolamenti"
sono soppresse. 
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad
esclusione di  quelle  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettera  d),
capoverso Art. 2-ter, si applicano anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista. 
  3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012
l'acquisto a qualsiasi  titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno
all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che detengono  beni
e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a)
e b), del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  di  rilevanza  tale  da  determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6  e  7,  del
citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come  modificato  dal  presente
articolo. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere  efficacia
i  regolamenti  adottati  in  attuazione   delle   norme   previgenti
modificate dal presente articolo». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, le  parole  da:  «sistemi  e  servizi»  fino  a:  «11
dicembre 2015, n.  198»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sistemi
informativi e servizi  informatici,  su  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  informa  entro
trenta  giorni  il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1». 
  All'articolo 6, comma 1: 
      all'alinea, le parole: «euro 3.200.000 per  l'anno  2019,  euro
6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,» sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro  7.995.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023»; 
    dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro  1.500.000
per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica».