(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        sono premesse le seguenti parole: «In  coordinamento  con  il
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e  con  la
pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»; 
        le parole: «sessanta giorni» sono sostituite delle  seguenti:
«novanta giorni»; 
        dopo le parole:  «e  gli  altri  Ministri  interessati»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
        le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono
sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione
della normativa europea  e  nazionale  in  materia  di  contrasto  al
cambiamento climatico e della  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. E' istituito presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela   del   territorio   e   del   mare   il   tavolo   permanente
interministeriale   sull'emergenza   climatica,   composto   da    un
rappresentante del Ministero medesimo e  di  ciascuno  dei  Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute,  dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
monitorare,  e  adeguare  ai  risultati,  le  azioni  del   Programma
strategico nazionale, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non  sono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis  (Coordinamento  delle  politiche  pubbliche  per  il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile). - 1. Al fine
di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  il  25  settembre  2015,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  assume  la   denominazione   di   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). 
    Art. 1-ter (Campagne  di  informazione  e  formazione  ambientale
nelle scuole). - 1. Al fine  di  avviare  campagne  di  informazione,
formazione e  sensibilizzazione  sulle  questioni  ambientali,  e  in
particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto,  mitigazione  e
adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni  ordine  e
grado, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare uno specifico fondo  denominato  «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. 
    2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti,
iniziative, programmi  e  campagne,  ivi  comprese  le  attivita'  di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica. 
    3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2,  le  scuole  di
ogni  ordine  e  grado,  in  forma   singola   o   associata,   anche
congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema
nazionale a rete  per  la  protezione  dell'ambiente,  a  universita'
statali e non statali, a  centri  di  ricerca  pubblici,  a  consorzi
universitari   ed   interuniversitari,   presentano   al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  proprie  proposte
progettuali coerenti con il Piano triennale  dell'offerta  formativa,
da finanziare con il fondo di cui al comma 1. 
    4. Con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita'  di
ripartizione e assegnazione del finanziamento. 
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE»
sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei  servizi  energetici
(GSE)»; 
        al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di  cui  al
primo periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  limiti  della
dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola:  «rottamato»
e'  sostituita  dalla  seguente:  «rottamati»  e  dopo   le   parole:
«biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o
per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale»; 
        all'ultimo periodo, dopo le  parole:  «e  il  Ministro  dello
sviluppo  economico»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentita   la
Conferenza unificata»; 
      al comma 2: 
        al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti «Al relativo onere»; 
        il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I  progetti  di
cui al presente comma sono presentati al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  dai  comuni  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno  o  piu'  comuni  finitimi
anche in forma  associata  riferiti  a  un  ambito  territoriale  con
popolazione superiore a  50.000  abitanti  per  la  realizzazione  di
un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi   previsti   dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria»; 
        al quarto periodo, le parole:  «quarantacinque  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole:  «decorso  il
cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi  i  quali»  e
dopo  le  parole:  «termini  di  presentazione  delle  domande»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri  che  assicurino
priorita' ai progetti  presentati  dai  comuni  con  i  piu'  elevati
livelli di emissioni inquinanti». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  «alla  portata  del
numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entita' del  numero»  e,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «Alla  relativa  copertura»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. I progetti di cui al comma 1  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle  procedure
di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi  previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita'
dell'aria»; 
      al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole:  «sentito  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'  sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora  di  alberi,»  sono
inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno  di
ciclo medio e lungo, purche' non oggetto  di  altro  finanziamento  o
sostegno pubblico,» e  le  parole:  «Alla  relativa  copertura»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»; 
      al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine»  sono
sostituite dalle seguenti: «, decorsi i  quali»  e  dopo  le  parole:
«modalita' per la progettazione degli interventi»  sono  inserite  le
seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»; 
      al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»; 
      al comma 4: 
        al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «realizzazione  delle
opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la  manutenzione  e»,
dopo le parole: «delle aree  demaniali  fluviali»  sono  inserite  le
seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, garantendo l'opportuno raccordo  con  la
pianificazione e la programmazione delle misure  e  degli  interventi
per la sicurezza idraulica di competenza delle  Autorita'  di  bacino
distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152»; 
        dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i   seguenti:   «Al
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali  fluviali
di cui al primo periodo si provvede secondo  le  modalita'  stabilite
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Le autorita' competenti di  cui  al
primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento  per
prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente  conto
negli atti di affidamento,  che,  agli  effetti  di  quanto  previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  sono
pubblicati, entro trenta giorni dalla loro  adozione,  nella  sezione
«Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Le autorita' competenti di cui  al  comma  4,  tra  i
criteri per la programmazione degli interventi di messa a  dimora  di
alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle  citta'  metropolitane,
in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste
e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.
34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali. 
        4-ter. Lo svolgimento delle attivita'  di  rimboschimento  di
cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti  nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli  di
cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  in  forma  singola   o
associata, nel rispetto della  disciplina  prevista  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
        4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera: 
    "s-bis) bosco vetusto: superficie boscata  costituita  da  specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico,  con  una
biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di  disturbi  da
almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali  legati  alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee". 
        4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
comma: 
    «13-bis. Con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione
e tutela, anche al fine della  creazione  della  Rete  nazionale  dei
boschi vetusti». 
        4-sexies. Dalle disposizioni  di  cui  ai  commi  4-quater  e
4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
        4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il  comma  13-bis,  introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente: 
    "13-ter. Le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  in  accordo  con   i   principi   di   salvaguardia   della
biodiversita', con particolare riferimento alla  conservazione  delle
specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono  il  rilascio
in  bosco  di  alberi  da  destinare   all'invecchiamento   a   tempo
indefinito". 
        4-octies. Dalla disposizione di cui al  comma  4-septies  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
        4-novies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  nelle  aree
interessate da elevata  criticita'  idraulica,  come  definite  dalle
norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino,  non  sono
consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del
suolo». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-bis (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e
idrogeologica delle aree interne). - 1. Al fine di favorire la tutela
ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico
nelle aree interne e marginali del Paese e' istituito, nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, un fondo  volto  a  incentivare  interventi  di  messa  in
sicurezza, manutenzione del  suolo  e  rimboschimento  attuati  dalle
imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro
per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021. 
    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e sentita la  Conferenza  unificata,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
condizioni, i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle  risorse
del fondo. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
    4. I finanziamenti degli interventi a valere  sulle  risorse  del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 4-ter (Misure per  contrastare  i  cambiamenti  climatici  e
migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e  nei
centri urbani). - 1. Al fine di potenziare il contributo  delle  aree
naturalistiche  a  livello  nazionale  per  il   contenimento   delle
emissioni climalteranti  e  di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche'
di favorire in tali  aree  investimenti  orientati  al  contrasto  ai
cambiamenti climatici, all'efficientamento  energetico,  all'economia
circolare,  alla  protezione  della  biodiversita'  e  alla  coesione
sociale e territoriale e di  supportare  la  cittadinanza  attiva  di
coloro che  vi  risiedono,  il  territorio  di  ciascuno  dei  parchi
nazionali  costituisce   una   zona   economica   ambientale   (ZEA).
Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse,  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  forme  di  sostegno
alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma
di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti  di  natura
incrementale compatibile con le finalita'  di  cui  all'articolo  19,
comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo  13
marzo  2013,  n.  30,  a  condizione  che  le  imprese   beneficiarie
mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo
il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di  cui
al presente comma, pena la revoca  dei  benefici  concessi,  che  non
siano in stato di liquidazione o  scioglimento  e  che  le  attivita'
oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti criteri e modalita' per  la  concessione  delle  misure  di
sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite
delle risorse disponibili. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito  dei  progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere  a),  b),  d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi  almeno  il  45
per cento della propria superficie compreso all'interno di  una  ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo  modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1. 
    3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota  dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021  e  2022  e'
destinata al rifinanziamento del fondo  per  le  esigenze  di  tutela
ambientale  connesse  al  miglioramento  della  qualita'   ambientale
dell'aria e alla riduzione delle  emissioni  di  polveri  sottili  in
atmosfera nei centri urbani, di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita'  di  riduzione
delle  emissioni  climalteranti  e  di  adattamento  ai   cambiamenti
climatici  mediante   interventi   di   riduzione   delle   emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a  biomassa,
di  diffusione  del  trasporto  pubblico  a   basse   emissioni,   di
efficientamento energetico degli edifici, nonche'  per  la  riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali. 
    Art. 4-quater (Programma Italia verde). - 1. Al fine di  favorire
e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile
delle  citta'  italiane  e  di  diffondere  le  buone  prassi,  anche
attraverso forme di  confronto  e  di  competizione  tra  le  diverse
realta' territoriali, promuovendo la  crescita  verde  e  i  relativi
investimenti, nonche' il miglioramento  della  qualita'  dell'aria  e
della salute pubblica, ai fini  dell'adesione  ai  programmi  europei
"Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei  ministri
conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad  una
citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla  base  di  un'apposita
procedura  di   selezione   definita   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Il  titolo  di  "Capitale  verde  d'Italia"  e'
conferito, in via sperimentale, a tre diverse  citta'  italiane,  una
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, le citta'  capoluogo  di  provincia
possono presentare al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  un  dossier  di  candidatura  che  raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare  la  sostenibilita'  delle
attivita' urbane, migliorare la qualita'  dell'aria  e  della  salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. 
    3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura  della  citta'
proclamata "Capitale verde d'Italia" sono  finanziati  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno  del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro. 
    4.  Il  titolo  di  "Capitale  verde  d'Italia"   nell'anno   del
conferimento rappresenta requisito premiale in  tutti  gli  avvisi  e
bandi per il finanziamento di  misure  di  sostenibilita'  ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
    5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma  2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019. 
    6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 4-quinquies (Programma sperimentale Mangiaplastica). - 1. E'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  fondo   denominato
"Programma sperimentale Mangiaplastica", con  una  dotazione  pari  a
euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020,  euro
7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per  l'anno  2022,  euro  4
milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di
contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso  l'utilizzo
di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a  euro  2  milioni  per
l'anno 2019, euro 7 milioni per  l'anno  2020,  euro  7  milioni  per
l'anno 2021, euro 5 milioni per  l'anno  2022,  euro  4  milioni  per
l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita'  per  il
riparto del fondo. 
    2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui  al
comma 1, i comuni  presentano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
ecocompattatori,  ai   fini   dell'ottenimento   di   un   contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e  nel  limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1,  le  parole:  «degli  enti  pubblici  dotate»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»; 
      al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico»  sono  inserite
le seguenti: «di cui al comma 1» e  le  parole:  «collocamento  fuori
ruolo, aspettativa o comando»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti:  «collocamento  fuori  ruolo,  in  aspettativa  o  in
comando»; 
      al comma 3, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Commissario
unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma  1»  e,  al  terzo
periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissario unico»; 
      al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico»  sono  inserite
le seguenti: «di cui al comma 1»; 
      al comma  6,  le  parole:  «precedente  Commissario.  Il»  sono
soppresse,  dopo  le  parole:  «5  giugno  2017,»  sono  inserite  le
seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di  cui  al  primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo  di
due subcommissari  in  relazione  alla  portata  e  al  numero  degli
interventi sostitutivi,  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentiti il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  il  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, che operano sulla base di  specifiche  deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina
di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico  degli
interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo  periodo  si
provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari"». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.    5-bis     (Attivita'     di     supporto     dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa).  -  1.  All'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.  6,  le  parole:  «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
    2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Art.   5-ter   (Programma   sperimentale   "Caschi   verdi    per
l'ambiente"). - 1. E' istituito presso il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  il  programma  sperimentale
"Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo  di  realizzare,  d'intesa
con  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, iniziative  di  collaborazione  internazionale  volte
alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e
delle  altre  aree  riconosciute  in  ambito  internazionale  per  il
particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle  riserve  di
cui al programma "L'uomo e la  biosfera"  -  MAB  dell'Unesco,  e  di
contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.  A  tali
fini e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002,  n.  120.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole:  «e  associati»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nonche'  delle  associazioni  di  protezione   ambientale
riconosciute  dal  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare,» e le parole: «e i  concessionari  di  servizi
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi
pubblici  nonche'  i  fornitori  che  svolgono  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
      al comma 4, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Il  medesimo
Istituto  provvede,  altresi',»  sono  inserite  le   seguenti:   «in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo  le  parole:  «fruibile
dal sito» e' inserita la seguente: «internet». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole: «di  media  struttura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) ed  f)»,  dopo
le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le  seguenti:  «o  per
l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di
prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite  dalle
seguenti: «sia riutilizzabile e  rispetti  la  normativa  vigente  in
materia di materiali a contatto con alimenti»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai clienti e' consentito  utilizzare  contenitori  propri
purche'  riutilizzabili,  puliti  e  idonei   per   uso   alimentare.
L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di   contenitori   che   ritenga
igienicamente non idonei». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    « Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni  a  statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni  del  presente
decreto sono applicabili nelle regioni a  statuto  speciale  e  nelle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento all'articolo 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3».