Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111
All'articolo 1:
al comma 1:
sono premesse le seguenti parole: «In coordinamento con il
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la
pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»;
le parole: «sessanta giorni» sono sostituite delle seguenti:
«novanta giorni»;
dopo le parole: «e gli altri Ministri interessati» sono
inserite le seguenti: «, nonche' sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano»;
le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono
sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione
della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al
cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il tavolo permanente
interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un
rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma
strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Coordinamento delle politiche pubbliche per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile). - 1. Al fine
di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del
perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la
programmazione economica assume la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione
economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Art. 1-ter (Campagne di informazione e formazione ambientale
nelle scuole). - 1. Al fine di avviare campagne di informazione,
formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in
particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e
grado, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti,
iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di
ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche
congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a universita'
statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi
universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca proprie proposte
progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa,
da finanziare con il fondo di cui al comma 1.
4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita' di
ripartizione e assegnazione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 2:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE»
sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici
(GSE)»;
al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di cui al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della
dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola: «rottamato»
e' sostituita dalla seguente: «rottamati» e dopo le parole:
«biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o
per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello
sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, sentita la
Conferenza unificata»;
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti «Al relativo onere»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I progetti di
cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni finitimi
anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con
popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di
un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria»;
al quarto periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il
cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e
dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino
priorita' ai progetti presentati dai comuni con i piu' elevati
livelli di emissioni inquinanti».
All'articolo 3:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla portata del
numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entita' del numero» e,
al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure
di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria»;
al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti:
«sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di
ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di altro finanziamento o
sostegno pubblico,» e le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono
sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole:
«modalita' per la progettazione degli interventi» sono inserite le
seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»;
al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centoventi giorni»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «realizzazione delle
opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e»,
dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali» sono inserite le
seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, garantendo l'opportuno raccordo con la
pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi
per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorita' di bacino
distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali
di cui al primo periodo si provvede secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le autorita' competenti di cui al
primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per
prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto
negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono
pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione
«Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i
criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di
alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane,
in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste
e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di
cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o
associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una
biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da
almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee".
4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione
e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei
boschi vetusti».
4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
"13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle
specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio
in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo
indefinito".
4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle
norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono
consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del
suolo».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e
idrogeologica delle aree interne). - 1. Al fine di favorire la tutela
ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico
nelle aree interne e marginali del Paese e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in
sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle
imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro
per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse
del fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e
migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei
centri urbani). - 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree
naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle
emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche'
di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai
cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia
circolare, alla protezione della biodiversita' e alla coesione
sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di
coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi
nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).
Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno
alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma
di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19,
comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie
mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo
il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui
al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non
siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attivita'
oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti criteri e modalita' per la concessione delle misure di
sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite
delle risorse disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45
per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale
dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in
atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione
delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti
climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa,
di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di
efficientamento energetico degli edifici, nonche' per la riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.
Art. 4-quater (Programma Italia verde). - 1. Al fine di favorire
e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile
delle citta' italiane e di diffondere le buone prassi, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse
realta' territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi
investimenti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'aria e
della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei
"Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri
conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una
citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita
procedura di selezione definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" e'
conferito, in via sperimentale, a tre diverse citta' italiane, una
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia
possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle
attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta'
proclamata "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del
conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e
bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-quinquies (Programma sperimentale Mangiaplastica). - 1. E'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
"Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a
euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro
7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4
milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di
contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo
di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per
l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per
l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per
l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' per il
riparto del fondo.
2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al
comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «degli enti pubblici dotate» sono
sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»;
al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «collocamento fuori
ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
comando»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario
unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al terzo
periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissario unico»;
al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 6, le parole: «precedente Commissario. Il» sono
soppresse, dopo le parole: «5 giugno 2017,» sono inserite le
seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di cui al primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di
due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli
interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina
di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli
interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si
provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari"».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Attivita' di supporto dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa). - 1. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5-ter (Programma sperimentale "Caschi verdi per
l'ambiente"). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale
"Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte
alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e
delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il
particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di
cui al programma "L'uomo e la biosfera" - MAB dell'Unesco, e di
contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali
fini e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «e associati» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,» e le parole: «e i concessionari di servizi
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi
pubblici nonche' i fornitori che svolgono servizi di pubblica
utilita'»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il medesimo
Istituto provvede, altresi',» sono inserite le seguenti: «in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo le parole: «fruibile
dal sito» e' inserita la seguente: «internet».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «di media struttura» sono sostituite
dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) ed f)», dopo
le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le seguenti: «o per
l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di
prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite dalle
seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in
materia di materiali a contatto con alimenti»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri
purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare.
L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga
igienicamente non idonei».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
« Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».