(Trattato-art. 1)
                      TRATTATO DI ESTRADIZIONE 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
        E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 
 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti", 
  Riconoscendo i principi di  uguaglianza  sovrana  e  di  integrita'
territoriale di tutti gli Stati; 
  Desiderando  rendere  piu'  efficace   la   cooperazione   per   la
prevenzione e  la  soppressione  della  criminalita'  concludendo  un
trattato di estradizione; 
  Affermando  il  loro  rispetto  per  il  sistema  giuridico  e   le
istituzioni giudiziarie dell'altra parte; 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
                        Obbligo di estradare 
 
  Ciascuna Parte,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Trattato  e  su  domanda  della  Parte  richiedente,  si  impegna  ad
estradare all'altra le persone che si trovano nel  suo  territorio  e
che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un
procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna
a pena detentiva o altro  provvedimento  restrittivo  della  liberta'
personale emessi a loro carico.