(Trattato-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
  Principio di specialita' 
  1. La persona estradata in conformita'  al  presente  Trattato  non
puo' essere perseguita, giudicata, detenuta ai  fini  dell'esecuzione
di una pena, ne' sottoposta a altro provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale, nella Parte richiedente, per  un  reato  commesso
anteriormente  alla  consegna  e  diverso  da  quello  per  il  quale
l'estradizione e' stata concessa, salvo che: 
    a) la persona estradata, dopo aver lasciato il  territorio  della
Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno; 
    b) la persona estradata non abbia lasciato  il  territorio  della
Parte richiedente trascorsi quarantacinque giorni da quando ha  avuto
la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale  periodo  non  comprende  il
tempo durante il quale tale persona non  ha  lasciato  il  territorio
della Parte richiedente per cause di forza maggiore; 
    c) la Parte richiesta vi  acconsente.  In  tale  caso,  la  Parte
richiesta, previa specifica domanda  della  Parte  richiedente,  puo'
acconsentire che la persona estradata sia perseguita o che  nei  suoi
confronti venga eseguita una pena inflittale per un reato diverso  da
quello per il quale e' stata presentata la  domanda,  in  conformita'
alle condizioni ed ai limiti  stabiliti  dal  presente  Trattato.  Al
riguardo: 
      i. la Parte richiesta puo' domandare alla Parte richiedente  la
trasmissione dei documenti e delle informazioni di  cui  all'articolo
7; 
     ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona
estradata puo' essere detenuta  dalla  Parte  richiedente  non  oltre
quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa  da  parte
della Parte richiesta, sempre che cio' sia consentito da quest'ultima
Parte. 
  2. Salvo quanto disposto alla lettera c) del paragrafo  precedente,
la Parte richiedente puo' adottare le misure necessarie, previste dal
suo ordinamento, per interrompere la prescrizione. 
  3. Quando la  qualificazione  giuridica  del  fatto  contestato  e'
modificata nel corso del  procedimento,  la  persona  estradata  puo'
essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a
condizione  che  anche  per   tale   nuovo   reato   sia   consentita
l'estradizione ai sensi del presente Trattato.