(Trattato-art. 11)
 
                             ARTICOLO 11 
                  Riestradizione ad uno Stato terzo 
 
  Salvo i casi  previsti  alle  lettere  a)  e  b)  del  paragrafo  1
dell'articolo 10, la Parte richiedente  non  puo'  consegnare  a  uno
Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona  che
le e' stata consegnata e che e' domandata dallo Stato terzo per reati
commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda,
lo Stato richiesto puo' richiedere la  produzione  dei  documenti  ed
informazioni di cui all'articolo 7.