ARTICOLO 11 Riestradizione ad uno Stato terzo Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 7.