(Trattato-art. 12)
 
                             ARTICOLO 12 
                         Arresto provvisorio 
 
  1.  In  caso  di  urgenza,  la  Parte  richiedente  puo'  domandare
l'arresto   provvisorio   della   persona   richiesta   prima   della
presentazione della domanda di estradizione. La  domanda  di  arresto
provvisorio e' avanzata per iscritto attraverso le Autorita' Centrali
designate nel presente Trattato, o l'Organizzazione Internazionale di
Polizia  Criminale  (INTERPOL)  ovvero  altri  canali  convenuti   da
entrambe le Parti. 
  2. La domanda di arresto provvisorio e' formulata  per  iscritto  e
contiene: 
    a) una descrizione della persona richiesta, nonche'  informazioni
sulla sua nazionalita'; 
    b) l'ubicazione della persona richiesta; 
    c) una descrizione sommaria del fatto, con indicazione del  tempo
e del luogo di commissione del reato; 
    d) la descrizione delle  leggi  violate;  una  dichiarazione  del
fatto che nei confronti della persona richiesta e'  stato  emesso  un
ordine di arresto o una sentenza di condanna; 
    e) una dichiarazione che la domanda di estradizione e la relativa
documentazione  a  sostegno  saranno  trasmessi  entro   il   termine
specificato nel presente Trattato; e 
    f) la descrizione della pena che puo' essere inflitta  o  che  e'
stata inflitta per il reato. 
  2. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio,  la  Parte
richiesta adotta le misure  necessarie  per  assicurare  la  custodia
della persona richiesta e informa prontamente  la  Parte  richiedente
dell'esito della sua domanda. 
  3. L'arresto provvisorio e le eventuali misure  coercitive  imposte
diventano  inefficaci  se,  entro  i   sessanta   giorni   successivi
all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte
richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. 
  4. L'inefficacia dell'arresto provvisorio intervenuta ai sensi  del
precedente paragrafo 4 non  impedisce  l'estradizione  della  persona
richiesta se successivamente lo Stato  richiesto  riceve  la  formale
domanda di estradizione in conformita' alle condizioni ed  ai  limiti
del presente Trattato.