(Trattato-art. 13)
 
                             ARTICOLO 13 
           Domande di estradizione avanzate da piu' Stati 
 
  1. Se la Parte richiesta riceve da due o piu' Stati una domanda  di
estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato  o
a reati diversi, essa determina a quale di tali  Stati  estradarla  e
comunica a detti Stati la sua decisione. 
  2. Nel determinare a quale Stato estradare  la  persona,  la  Parte
richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare: 
    a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravita'
dei reati; 
    b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; 
    c) le date delle rispettive domande; 
    d) la nazionalita' della persona richiesta; 
    e) il luogo abituale di residenza della persona; 
    f) se le richieste sono state presentate in virtu' di un trattato
di estradizione; 
    g) gli interessi dei rispettivi Stati; e 
    h) la nazionalita' della vittima del reato.