ARTICOLO 13 Domande di estradizione avanzate da piu' Stati 1. Se la Parte richiesta riceve da due o piu' Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione. 2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare: a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravita' dei reati; b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; c) le date delle rispettive domande; d) la nazionalita' della persona richiesta; e) il luogo abituale di residenza della persona; f) se le richieste sono state presentate in virtu' di un trattato di estradizione; g) gli interessi dei rispettivi Stati; e h) la nazionalita' della vittima del reato.