ARTICOLO 14 Consegna della persona 1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente e' altresi' informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di quaranta giorni dalla data in cui la Parte richiedente e' informata che la domanda di estradizione e' stata accolta. 3. Se, nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richiedente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in liberta' e puo' rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente nei suoi confronti e per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Quando l'estradando funge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia scontata la pena nella Parte richiedente, esso puo' essere nuovamente estradato sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. In tale caso, la Parte richiedente non e' tenuta a presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato. 6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla Parte richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.