(Trattato-art. 14)
 
                             ARTICOLO 14 
                       Consegna della persona 
 
  1. Se la  Parte  richiesta  concede  l'estradizione,  le  Parti  si
accordano prontamente sul tempo, luogo  e  tutti  gli  altri  aspetti
relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte  richiedente
e' altresi' informata della  durata  della  detenzione  subita  dalla
persona richiesta ai fini dell'estradizione. 
  2. Il termine  per  la  consegna  della  persona  richiesta  e'  di
quaranta giorni dalla data in cui la Parte richiedente  e'  informata
che la domanda di estradizione e' stata accolta. 
  3. Se, nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo,  la
Parte richiedente non  prende  in  consegna  l'estradando,  la  Parte
richiesta lo pone immediatamente in liberta'  e  puo'  rifiutare  una
nuova domanda di estradizione avanzata dalla  Parte  richiedente  nei
suoi confronti e per  lo  stesso  reato,  salvo  quanto  diversamente
disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 
  4. Se una delle  Parti  non  consegna  o  non  prende  in  consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
la Parte interessata ne informa l'altra Parte e le stesse  concordano
una nuova data di consegna. Restano applicabili  le  disposizioni  di
cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
  5. Quando l'estradando funge tornando nella Parte  richiesta  prima
che sia concluso il procedimento penale o sia scontata la pena  nella
Parte richiedente, esso puo' essere nuovamente estradato  sulla  base
di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente
per lo stesso reato. In tale caso, la Parte richiedente non e' tenuta
a presentare  i  documenti  previsti  dall'articolo  7  del  presente
Trattato. 
  6. Il periodo trascorso in stato di custodia,  anche  agli  arresti
domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data  della  consegna,
e' computato dalla Parte richiedente ai fini della custodia cautelare
nel procedimento penale  o  della  pena  da  eseguire  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 2, paragrafo 1.