ARTICOLO 15 Consegna differita e consegna temporanea 1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte richiesta puo' consegnare la persona richiesta o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento o dell'esecuzione totale o parziale della pena inflitta. La Parte richiesta informa la Parte richiedente di un eventuale differimento. 2. Per quanto consentito dal proprio ordinamento, quando la persona indicata al paragrafo 1 del presente articolo e' giudicata estradabile, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentirne il perseguimento secondo le condizioni concordate dalle Parti. La persona consegnata e' tenuta in stato di detenzione nella Parte richiedente e una volta concluso il procedimento a suo carico e' riconsegnata alla Parte richiesta. La persona riconsegnata alla Parte richiesta in seguito ad una consegna temporanea viene definitivamente consegnata alla Parte richiedente al fine di scontare eventuali pene inflittele, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato. 3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porne in pericolo la vita o aggravarne lo stato. In tal caso la Parte richiesta presenta alla Parte richiedente un referto medico dettagliato rilasciato da una sua struttura sanitaria pubblica.