(Trattato-art. 15)
 
                             ARTICOLO 15 
              Consegna differita e consegna temporanea 
 
  1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta
e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione di  una
pena per un reato  diverso  da  quello  per  il  quale  e'  domandata
l'estradizione,  la  Parte  richiesta  puo'  consegnare  la   persona
richiesta  o  differirne  la  consegna  fino  alla  conclusione   del
procedimento o dell'esecuzione totale o parziale della pena inflitta.
La Parte richiesta informa  la  Parte  richiedente  di  un  eventuale
differimento. 
  2. Per quanto consentito dal proprio ordinamento, quando la persona
indicata  al  paragrafo  1  del  presente   articolo   e'   giudicata
estradabile, la Parte richiesta puo'  consegnare  temporaneamente  la
persona richiesta alla Parte richiedente al fine  di  consentirne  il
perseguimento  secondo  le  condizioni  concordate  dalle  Parti.  La
persona consegnata e' tenuta  in  stato  di  detenzione  nella  Parte
richiedente e una volta concluso il  procedimento  a  suo  carico  e'
riconsegnata alla Parte richiesta. La persona riconsegnata alla Parte
richiesta in seguito ad una consegna temporanea viene definitivamente
consegnata alla Parte richiedente al fine di scontare eventuali  pene
inflittele, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato. 
  3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la
consegna puo' essere differita quando, per le  condizioni  di  salute
della persona richiesta, il trasferimento puo' porne in  pericolo  la
vita o aggravarne lo stato. In tal caso la Parte  richiesta  presenta
alla Parte richiedente un referto medico  dettagliato  rilasciato  da
una sua struttura sanitaria pubblica.