ARTICOLO 17 Consegna di beni e di risorse finanziarie 1. Su domanda della Parte richiedente, la parte richiesto, in conformita' al proprio ordinamento interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte richiedente. Per le finalita' del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente: a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova; b) le cose che sono state rinvenute nella disponibilita' della persona richiesta o che successivamente si e' scoperto derivare dai proventi del reato; c) le risorse finanziarie e monetarie che sono ragionevolmente ritenute costituire proventi del reato. 2. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' concessa, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna dei beni o delle risorse finanziarie sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce, senza oneri, alla Parte richiesta o al terzo i beni consegnati o le risorse finanziarie, non appena possibile dopo la conclusione del procedimento.