(Trattato-art. 17)
 
                             ARTICOLO 17 
              Consegna di beni e di risorse finanziarie 
 
  1. Su domanda della  Parte  richiedente,  la  parte  richiesto,  in
conformita'  al  proprio  ordinamento  interno,  sequestra  le   cose
rinvenute sul suo territorio e che sono  nella  disponibilita'  della
persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali
cose alla Parte richiedente. Per le finalita' del presente  articolo,
sono  soggette  a  sequestro  e  successiva   consegna   alla   Parte
richiedente: 
    a) le  cose  o  gli  strumenti  che  sono  stati  utilizzati  per
commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova; 
    b) le cose che sono state rinvenute  nella  disponibilita'  della
persona richiesta o che successivamente si e' scoperto  derivare  dai
proventi del reato; 
    c) le risorse finanziarie e monetarie  che  sono  ragionevolmente
ritenute costituire proventi del reato. 
  2. La consegna dei beni o  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
paragrafo  1  del  presente  articolo  e'  effettuata  anche   quando
l'estradizione, sebbene gia' concessa, non puo'  aver  luogo  per  la
morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 
  3.  La  Parte  richiesta,  al  fine  di  dare  corso  a  un   altro
procedimento penale pendente, puo' differire la consegna dei  beni  o
delle risorse finanziarie sopra indicate  fino  alla  conclusione  di
tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione  che  la
Parte richiedente si impegni a restituirle. 
  4. La consegna dei beni o  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
presente articolo non pregiudica gli eventuali  legittimi  diritti  o
interessi della Parte richiesta o di un terzo rispetto  ad  esse.  In
presenza  di  tali  diritti  o  interessi,   la   Parte   richiedente
restituisce, senza oneri, alla Parte richiesta  o  al  terzo  i  beni
consegnati o le risorse finanziarie, non  appena  possibile  dopo  la
conclusione del procedimento.