(Trattato-art. 18)
 
                             ARTICOLO 18 
                              Transito 
 
  1. Quando una persona deve essere estradata dalla  Parte  richiesta
attraverso il territorio di un altro  Stato  (di  seguito  denominato
"Stato di transito"), la Parte  richiedente  domanda  allo  Stato  di
transito di consentire il transito di detta persona attraverso il suo
territorio.  La  domanda  e'  presentata  attraverso   le   Autorita'
centrali, o,  nei  casi  piu'  urgenti,  attraverso  l'Organizzazione
Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La domanda non  e'
prevista in caso di trasporto aereo se non  e'  previsto  atterraggio
nel territorio dello Stato di transito. 
  2. Quando lo  Stato  di  transito  riceve  una  tale  domanda,  che
contiene le informazioni del  caso,  esso  la  tratta  ai  sensi  del
proprio ordinamento. 
  3. Nel caso di un atterraggio non previsto, lo  Stato  di  transito
puo', su richiesta del funzionario di scorta, trattenere  la  persona
per novantasei (96) ore in attesa di ricevere la domanda di  transito
presentata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo.