(Trattato-art. 19)
 
                             ARTICOLO 19 
                                Spese 
 
  1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita'  del
procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative
spese. 
  2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute  nel  suo
territorio  per  l'arresto  della  persona   richiesta   e   per   il
mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna  alla  Parte
richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla  custodia
dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 17. 
  3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per  il
trasporto  della  persona  estradata  e  dei  beni  o  delle  risorse
finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente,
nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.