ARTICOLO 19 Spese 1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative spese. 2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna alla Parte richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 17. 3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni o delle risorse finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.