(Trattato-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
               Reati che danno luogo all'estradizione 
 
  1. Ai  fini  del  presente  Trattato,  l'estradizione  puo'  essere
concessa quando: 
    a) la domanda di estradizione e' formulata per dare corso  ad  un
procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della  legge  di
entrambi le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno; 
    b) la domanda di  estradizione  e'  formulata  per  eseguire  una
sentenza  definitiva  di  condanna   a   pena   detentiva   o   altro
provvedimento restrittivo  della  liberta'  personale  per  un  reato
punibile ai sensi della legge di entrambe  le  Parti  e,  al  momento
della presentazione della domanda,  la  durata  della  pena  o  della
restrizione ancora da espiare e' di almeno sei mesi. 
  2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi  della
legge di entrambe le Parti, non rileva se: 
    a) le rispettive leggi delle Parti pongono gli atti  o  omissioni
che  costituiscono  il  reato  nella  stessa  categoria  di  reato  o
descrivono il reato con la stessa denominazione; 
    b) ai sensi delle leggi delle Parti gli elementi costitutivi  del
reato  sono  diversi,  intendendosi  che   deve   essere   presa   in
considerazione l'interezza della condotta cosi' come descritta  dalla
Parte richiedente. 
  3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi doganali  e  di
cambi esteri, l'estradizione non puo' essere rifiutata  soltanto  per
il motivo che la legge della Parte richiesta  non  impone  lo  stesso
tipo di tasse e di imposte o non  prevede  la  stessa  disciplina  in
materia di tasse, imposte, dazi  e  cambi  della  legge  della  Parte
richiedente. 
  4. L'estradizione e' concessa  anche  se  il  reato  oggetto  della
domanda  e'  stato  commesso  fuori  dal   territorio   della   Parte
richiedente, purche' la  legge  della  Parte  richiesta  consenta  il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal  suo
territorio. 
  5. Se la  domanda  di  estradizione  riguarda  due  o  piu'  reati,
ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe
le Parti, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni  previste  dai
commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta puo'  concedere
l'estradizione per tutti gli altri reati.