(Trattato-art. 20)
 
                             ARTICOLO 20 
                       Informazioni successive 
 
  La Parte richiedente, su domanda della  Parte  richiesta,  fornisce
prontamente alla Parte  richiesta  informazioni  sul  procedimento  o
sull'esecuzione  della  pena  imposta  sulla  persona   estradata   o
informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.