ARTICOLO 22 Riservatezza 1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonche' ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi e' un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.