(Trattato-art. 22)
 
                             ARTICOLO 22 
                            Riservatezza 
 
  1. Le  Parti  convengono  di  conservare  la  documentazione  e  le
informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonche'  ogni
altra informazione relativa alla estradizione  medesima  e  acquisita
successivamente alla consegna della persona estradata. 
  2.  Ciascuna  Parte  si  impegna  a  rispettare  e   mantenere   la
riservatezza o segretezza della documentazione o  delle  informazioni
ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi e' un'espressa
domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.