(Trattato-art. 24)
 
                             ARTICOLO 24 
               Entrata in vigore, ratifica e modifica 
 
  1. Il presente Trattato entra in  vigore  alla  data  di  ricezione
della seconda delle due notifiche con cui ciascuna  Parte  contraente
comunica ufficialmente all'altra,  per  via  diplomatica,  l'avvenuto
espletamento delle sue procedure interne di ratifica. 
  2. Il presente Trattato puo' essere modificato in qualsiasi momento
mediante accordo scritto tra le Parti contraenti. Ogni modifica entra
in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del
presente articolo e sara' parte del presente Trattato. 
  3. Il presente Trattato si applica alle domande presentate dopo  la
sua entrata in vigore e queste possono  riferirsi  a  reati  commessi
prima o dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.