ARTICOLO 24 Entrata in vigore, ratifica e modifica 1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle sue procedure interne di ratifica. 2. Il presente Trattato puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore e queste possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.