(Trattato-art. 25)
 
                             ARTICOLO 25 
                             Cessazione 
 
  Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal  presente  Trattato  in
ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra  Parte  per  via
diplomatica. La cessazione ha  effetto  sei  mesi  dopo  la  data  di
ricezione di detta comunicazione. La  cessazione  dell'efficacia  del
presente  Trattato  non  pregiudica  i  procedimenti   estradizionali
avviati prima della cessazione stessa. 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico