(Trattato-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
                    Motivi di rifiuto obbligatori 
 
  L'estradizione non e' concessa: 
    a) se il reato per il quale e'  domandata  e'  considerato  dalla
Parte richiesta come un reato politico o come un  reato  correlato  a
tale tipologia di reato. A  tal  fine,  non  sono  considerati  reati
politici: 
      1) l'omicidio o il tentato omicidio; 
      2) ogni altro reato contro la vita, l'integrita'  fisica  o  la
liberta' di una persona; 
      3) i reati di  terrorismo  e  i  reati  non  considerati  reati
politici  ai  sensi   di   un   trattato,   convenzione   o   accordo
internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti; 
    b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per  ritenere  che  la
domanda di estradizione e' stata presentata al fine di  perseguire  o
punire la persona richiesta per motivi di  razza,  sesso,  religione,
condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che  la
posizione  di  tale  persona  nel  procedimento  penale  puo'  essere
pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
    c) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata  potrebbe
essere punito dalla Parte richiedente  con  una  pena  vietata  dalla
legge della Parte richiesta; 
    d) se la Parte richiesta ha  fondati  motivi  per  ritenere  che,
nella Parte richiedente, la persona richiesta e' stata  sottoposta  o
sara'  sottoposta,  per  il  reato  per   il   quale   e'   domandata
l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il  rispetto  dei
diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele,  inumano,
degradante o altre azioni o omissioni  che  violano  i  suoi  diritti
fondamentali come indicati all'articolo 14 del  Patto  internazionale
sui diritti civili e politici. Il fatto che il  procedimento  si  sia
svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per se' motivo  di
rifiuto dell'estradizione, a  condizione  che  la  Parte  richiedente
fornisca la prova che all'imputato e' stata data la  possibilita'  di
essere presente  al  procedimento  ma  non  ha  usufruito  di  questa
opportunita'; 
    e) se, per il reato oggetto della  domanda  di  estradizione,  la
persona richiesta  e'  stata  gia'  definitivamente  giudicata  dalle
Autorita' competenti della Parte richiesta; 
    f) se, per il reato oggetto della  domanda  di  estradizione,  e'
intervenuta nella Parte richiesta amnistia, indulto o  grazia  ovvero
prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; 
    g)  se  il  reato  per  il  quale  e'  domandata   l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  della  Parte
richiesta; 
    h) se la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla  persona
richiesta; 
    i)  se  la   Parte   richiesta   ritiene   che   la   concessione
dell'estradizione possa compromettere la sua  sovranita',  sicurezza,
ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero possa
violare i principi fondamentali del suo ordinamento interno.