(Trattato-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
                    Motivi di rifiuto facoltativi 
 
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti
circostanze: 
    a) se il reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  domandata  e'
soggetto alla giurisdizione della Parte  richiesta  conformemente  al
proprio ordinamento interno e la persona richiesta  e'  sottoposta  o
sara' sottoposta a procedimento  penale  dalle  Autorita'  competenti
della medesima Parte per lo stesso reato per  cui  l'estradizione  e'
domandata; 
    b) se la Parte richiesta, nel tenere  conto  della  gravita'  del
reato  e  degli  interessi  della  Parte  richiedente,  ritiene   che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o
di altre condizioni personali della persona richiesta.