ARTICOLO 5 Estradizione del cittadino 1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorita' centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.