(Trattato-art. 5)
 
                             ARTICOLO 5 
                     Estradizione del cittadino 
 
  1. Ciascuna Parte ha il diritto  di  rifiutare  l'estradizione  dei
propri cittadini. 
  2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda  della  Parte
richiedente, la  Parte  richiesta  sottopone  il  caso  alle  proprie
Autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale  ai
sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente
fornisce  gratuitamente  alla  Parte  richiesta,  per   mezzo   delle
Autorita' centrali di cui al successivo  articolo  6,  le  prove,  la
documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 
  3.  La  Parte  richiesta  comunica   tempestivamente   alla   Parte
richiedente  il  seguito  riservato  alla  domanda  e   l'esito   del
procedimento.