(Trattato-art. 6)
 
                             ARTICOLO 6 
  Presentazione della domanda di estradizione e Autorita' centrali 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita'  centrali  designate
dalle Parti contraenti  trasmettono  le  domande  di  estradizione  e
comunicano direttamente tra loro. 
  2. Le Autorita' centrali sono il Ministero  della  Giustizia  della
Repubblica Italiana e il Procuratore Generale e  il  Ministero  della
Giustizia della Repubblica Federale di Nigeria. 
  3.  Ciascuna  Parte  contraente   comunica   all'altra,   per   via
diplomatica, cambiamenti dell'Autorita' centrale designata.