ARTICOLO 6 Presentazione della domanda di estradizione e Autorita' centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' centrali designate dalle Parti contraenti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorita' centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia della Repubblica Federale di Nigeria. 3. Ciascuna Parte contraente comunica all'altra, per via diplomatica, cambiamenti dell'Autorita' centrale designata.