ARTICOLO 7 Domanda di estradizione e documenti necessari 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere, nel suo corpo o in atti allegati, quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identita' ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trova, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' domandata, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilita', sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte richiedente, quando il reato oggetto della domanda di estradizione e' stato commesso fuori dal territorio di tale Parte. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente della Parte richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dalla copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono ufficialmente sottoscritti o sigillati dalle Autorita' competenti della Parte richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.