(Trattato-art. 8)
 
                             ARTICOLO 8 
                     Informazioni supplementari 
 
  1. Se le informazioni fornite dalla Parte  richiedente  a  sostegno
della domanda di estradizione non  sono  sufficienti  per  permettere
alla Parte richiesta di prendere una decisione  in  applicazione  del
presente  Trattato,  quest'ultima  Parte  puo'  domandare  che  siano
fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque
giorni. 
  2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari  entro
il termine di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  equivale  a
rinuncia  alla  domanda  di  estradizione.   Tuttavia,   alla   Parte
richiedente non e' preclusa la possibilita'  di  avanzare  una  nuova
domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.