ARTICOLO 9 Decisione 1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione. 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.