(Trattato-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
                              Decisione 
 
  1. La Parte richiesta  decide  sulla  domanda  di  estradizione  in
conformita' alle procedure previste dal  suo  ordinamento  interno  e
informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione. 
  2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda  di
estradizione,  i  motivi  del  rifiuto  sono  notificati  alla  Parte
richiedente.