Articolo 11 Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza 1. Se il trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e' concesso, gli Stati si accordano sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il suo trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.