(Trattato-art. 11)
                             Articolo 11 
Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza 
 
  1. Se il trasferimento della  persona  condannata  o  sottoposta  a
misura di sicurezza e' concesso, gli Stati si  accordano  sul  tempo,
sul luogo e su tutti gli altri aspetti  relativi  all'esecuzione  del
trasferimento. 
  2. Lo Stato di Esecuzione  e'  responsabile  della  custodia  della
persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il  suo
trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.